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Document 62013TN0394

Causa T-394/13: Ricorso proposto il 2 agosto 2013 — Photo USA Electronic Graphic/Consiglio

GU C 274 del 21.9.2013, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 274 del 21.9.2013, p. 16–17 (HR)

21.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/22


Ricorso proposto il 2 agosto 2013 — Photo USA Electronic Graphic/Consiglio

(Causa T-394/13)

2013/C 274/37

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Photo USA Electronic Graphic, Inc. (Pechino, Cina) (rappresentante: K. Adamantopoulos, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

 

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131, pag. 1), nella parte in cui impone un dazio antidumping alla ricorrente, e

 

condannare la convenuta alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione e il Consiglio (in prosieguo: «le istituzioni») hanno commesso un manifesto errore di valutazione includendo tazze [mugs] semplici in ceramica con rivestimento in poliestere nei prodotti oggetto dell’inchiesta.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, raggruppando tazze in ceramica con rivestimento con altri tipi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in grès, le istituzioni non hanno effettuato un equo confronto in violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51) (in prosieguo: «il regolamento di base»).

Terzo motivo, vertente sul fatto che le istituzioni hanno violato l’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base non avendo adeguatamente analizzato gli effetti sulla situazione dell’industria dell’Unione delle pratiche lesive della concorrenza esaminate dal Bundeskartellamt (autorità tedesca per la concorrenza). Al riguardo la ricorrente sostiene che le istituzioni hanno commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che pratiche lesive della concorrenza non avessero un effetto su indicatori micro e macroeconomici.

Quarto motivo, vertente sul fatto che le istituzioni hanno violato l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base non avendo effettuato un esame obiettivo della situazione dell’industria dell’Unione. Al riguardo la ricorrente sostiene che le istituzioni hanno commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che pratiche lesive della concorrenza non avessero un effetto su indicatori micro e macroeconomici.


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