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Document 62013CN0359

Causa C-359/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 27 giugno 2013 — B. Martens/Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

GU C 274 del 21.9.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 274 del 21.9.2013, p. 3–3 (HR)

21.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 27 giugno 2013 — B. Martens/Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

(Causa C-359/13)

2013/C 274/10

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: B. Martens

Convenuto: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Questioni pregiudiziali

1A)

Se il diritto dell’Unione europea, segnatamente l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68 (1), debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che lo Stato membro Paesi Bassi ponga termine al diritto al finanziamento per un corso di studi fuori dell’Unione di un figlio maggiorenne a carico di un lavoratore frontaliero, avente la cittadinanza neerlandese, che risiede in Belgio e lavora in parte in Belgio e in parte nei Paesi Bassi, nel momento in cui cessa il lavoro frontaliero e le attività lavorative sono svolte solo in Belgio, per il motivo che detto figlio non soddisfa la condizione di avere abitato nei Paesi Bassi almeno tre anni dei sei anni precedenti la sua iscrizione presso l’istituto di cui trattasi.

1B)

In caso di risposta positiva alla questione 1A, se il diritto dell’Unione osti a che, ammesso che siano soddisfatte le altre condizioni per il finanziamento degli studi, si conceda il finanziamento per un periodo inferiore alla durata del corso di studi per il quale esso è concesso.

Qualora la Corte, nella risposta alle questioni 1A e 1B, pervenga alla conclusione che la normativa sul diritto di libera circolazione dei lavoratori non osta a che la sig.ra Martens non sia ammessa al finanziamento degli studi per il periodo dal novembre 2008 al giugno 2011, o per una parte di detto periodo:

2)

Se gli articoli 20 e 21 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che lo Stato membro Paesi Bassi non proroghi il finanziamento per un corso di studi presso un istituto avente sede nel LGO (Curaçao), che era stato concesso all’interessata poiché il padre lavorava nei Paesi Bassi come lavoratore frontaliero, per il motivo che ella non soddisfa la condizione vigente per ogni cittadino dell’Unione, e dunque anche per i cittadini [neerlandesi], di aver abitato nei Paesi Bassi per almeno tre dei sei anni precedenti la sua iscrizione a tale corso di studi


(1)  Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).


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