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Document 62013CN0411

Causa C-411/13 P: Impugnazione proposta il 19 luglio 2013 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 maggio 2013 , causa T-249/11, Sanco/UAMI — Marsalman (raffigurazione di un pollo)

GU C 260 del 7.9.2013, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 260 del 7.9.2013, p. 30–30 (HR)

7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/39


Impugnazione proposta il 19 luglio 2013 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 maggio 2013, causa T-249/11, Sanco/UAMI — Marsalman (raffigurazione di un pollo)

(Causa C-411/13 P)

2013/C 260/70

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti)

Altra parte nel procedimento: Sanco, SA

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza impugnata;

Pronunciare una nuova sentenza nel merito della causa, respingendo il ricorso contro la decisione controversa, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

Condannare la convenuta alle spese dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1)

Il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMC (1) fondandosi su una interpretazione erronea della portata dei servizi designati dal marchio richiesto delle classi 35 e 39 della classificazione di Nizza. L’analisi della somiglianza dei prodotti e servizi è erronea in quanto il Tribunale non ha tenuto in considerazione la circostanza che dall’ambito di applicazione dei servizi del marchio richiesto sono escluse le attività che un operatore offre per conto proprio rispetto ai suoi stessi prodotti. La questione di sapere se tali servizi, ai sensi della classificazione di Nizza, debbano essere prestati per conto terzi è una questione di diritto che deve essere chiarita dalla Corte di giustizia.

2)

Il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMC esaminando la complementarietà dei prodotti e servizi in funzione della rilevanza di un prodotto o di un servizio «all’atto dell’acquisto» di un altro prodotto o servizio, per il pubblico di riferimento. Il Tribunale non ha esaminato se la complementarietà dei prodotti e servizi si fondi su una interazione tale che il loro utilizzo congiunto risulta, in modo puramente oggettivo, necessario o auspicabile.

3)

Il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMC giungendo alla conclusione che alcuni prodotti o servizi complementari sono automaticamente simili, nonostante si tratti soltanto di un basso livello di somiglianza, senza verificare che le differenze derivanti da altri fattori erano suscettibili di neutralizzare tale complementarietà.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata) GU L 78, pag. 1.


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