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Document 62013CN0378

Causa C-378/13: Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica

GU C 260 del 7.9.2013, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 260 del 7.9.2013, p. 23–23 (HR)

7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/31


Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-378/13)

2013/C 260/58

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e A. Alcover San Pedro)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Constatare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 6 ottobre 2005, nella causa C-502/03, Commissione/Repubblica ellenica, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

Condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione una penalità indicata nell’importo di EUR 71 193,60 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-502/03, a decorrere dal giorno in cui sarà emessa una sentenza nella presente causa fino al giorno dell’esecuzione della sentenza nella causa C-502/03.

Condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione un importo forfettario giornaliero di EUR 7 786,80, a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza nella causa C-502/03 fino al giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa oppure fino al giorno dell’esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-502/03, qualora essa si verificasse ad una data anteriore.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

Nella sentenza emanata il 6 ottobre 2005, causa C-502/03, Commissione/Repubblica ellenica, la Corte ha dichiarato quanto segue:

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, ha violato gli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

2)

L’articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

3)

La Commissione, nel rispetto della fase precontenziosa, come disciplinata dall’articolo 260 TFUE, ha inviato alla Repubblica ellenica una lettera di diffida e una lettera di diffida integrativa, con cui l’ha invitata a presentare le proprie osservazioni in merito alla realizzazione dei provvedimenti di esecuzione della sentenza summenzionata.

4)

In seguito alla valutazione delle risposte fornite dalla Repubblica ellenica alle lettere sopracitate, e più in particolare delle 8 menzioni relative ai progressi nella detta attuazione comunicate dalla Repubblica ellenica, la Commissione ha constatato che la Repubblica ellenica non ha ancora adottato, oltre sette anni dopo la pronuncia della sentenza sopracitata, tutti i provvedimenti necessari, richiesti per l’esecuzione della sentenza della Corte del 6 ottobre 2005, causa C-502/03, ed ha deciso la proposizione del ricorso previsto dall’articolo 260, paragrafo 2, TFUE.


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