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Document 62013CN0259
Case C-259/13: Request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof (Germany) lodged on 13 May 2013 — Elena Recinto-Pfingsten v Swiss International Air Lines AG
Causa C-259/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 13 maggio 2013 — Elena Recinto-Pfingsten/Swiss International Air Lines AG
Causa C-259/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 13 maggio 2013 — Elena Recinto-Pfingsten/Swiss International Air Lines AG
GU C 260 del 7.9.2013, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 260 del 7.9.2013, p. 19–19
(HR)
7.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 13 maggio 2013 — Elena Recinto-Pfingsten/Swiss International Air Lines AG
(Causa C-259/13)
2013/C 260/34
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Elena Recinto-Pfingsten
Resistente: Swiss International Air Lines AG
Questioni pregiudiziali
Se l’accordo (1) sul trasporto aereo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, nella versione di cui alla decisione n. 2/2010 (2) del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 26 novembre 2010, debba essere interpretato nel senso che il regolamento (CE) n. 261/2004 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, si applica, in conformità del suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a), anche a passeggeri in partenza da aeroporti situati in Svizzera a destinazione di un paese terzo.
(1) Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all'entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU 2002 L 114, pag. 73).
(2) Decisione n. 2/2010 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 26 novembre 2010, che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU L 347, pag. 54).
(3) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).