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Document 62012CA0136

    Causa C-136/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Consiglio Nazionale dei Geologi, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Consiglio Nazionale dei Geologi (Articolo 267, terzo comma, TFUE — Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza — Articolo 101 TFUE — Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla dignità professionale)

    GU C 260 del 7.9.2013, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 260/13


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Consiglio Nazionale dei Geologi, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Consiglio Nazionale dei Geologi

    (Causa C-136/12) (1)

    (Articolo 267, terzo comma, TFUE - Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza - Articolo 101 TFUE - Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla dignità professionale)

    2013/C 260/22

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Consiglio di Stato

    Parti

    Ricorrenti: Consiglio Nazionale dei Geologi, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

    Convenuti: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Consiglio Nazionale dei Geologi

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE — Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza — Nozione di «violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione» — Regole e principi processuali di uno Stato membro che vieta ad un giudice nazionale, da un lato, di investire la Corte di questioni manifestamente irricevibili formulate da una parte, e dall’altro, di riformulare d’ufficio dette questioni — Interpretazione dell’articolo 101 TFUE, del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all’istituzione del Gruppo Europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199, pag. 1), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22) nonché della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre, 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36) — Codice di deontologia di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti ai requisiti di «decoro e dignità professionale», nonché alla quantità e alla qualità delle prestazioni fornite — Applicabilità delle norme nazionali in materia di concorrenza più restrittive di quelle dell’Unione

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione che esso ritiene rilevanti ai fini della soluzione del procedimento principale. Non devono essere applicate le norme nazionali che abbiano l’effetto di ledere tale competenza.

    2)

    Le regole come quelle previste dal codice deontologico relativo all’esercizio della professione di geologo in Italia, approvato dal Consiglio nazionale dei geologi il 19 dicembre 2006 e modificato da ultimo il 24 marzo 2010, che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla qualità e all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una decisione di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, che può avere effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce del contesto globale in cui tale codice deontologico dispiega i suoi effetti, compreso l’ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa di detto codice da parte dell’Ordine nazionale dei geologi, se i predetti effetti si producano nel caso di specie. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole del medesimo codice, in particolare nella parte in cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate necessarie al conseguimento dell’obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei servizi dei geologi.


    (1)  GU C 151 del 26.5.2012.


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