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Document 52013XX0903(03)
Executive summary of the Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Commission proposal for a regulation on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di un regolamento concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di un regolamento concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE
GU C 253 del 3.9.2013, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 253 del 3.9.2013, p. 5–5
(HR)
3.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 253/10 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di un regolamento concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE
(Il testo integrale del presente parere è reperibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2013/C 253/05
1. Introduzione
1.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 17 luglio 2012 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano (in prosieguo «la proposta di regolamento») (1), e che abroga la direttiva 2001/20/CE. La proposta è stata trasmessa al GEPD per consultazione il 19 luglio 2012. |
2. |
Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione e raccomanda che venga inserito un riferimento alla consultazione nel preambolo della proposta di regolamento. |
3. |
Prima dell’adozione della proposta di regolamento il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioni informali alla Commissione, alcune delle quali sono state prese in considerazione. Di conseguenza, le garanzie per la protezione dei dati contenute nella proposta di regolamento sono state rafforzate. |
1.2. Obiettivi e contesto della proposta di regolamento
4. |
La proposta di regolamento mira a semplificare la procedura di presentazione delle domande di autorizzazione alle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano, specialmente per quanto riguarda le sperimentazioni multinazionali. Essa contiene un quadro giuridico per l’istituzione di una banca dati centralizzata a livello di Unione europea (banca dati UE), controllata dalla Commissione, come unica piattaforma di domande per sperimentazioni cliniche all’interno dell’UE. La proposta introduce inoltre una banca dati elettronica (banca dati EMA), soggetta al controllo dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), per consentire la comunicazione di sospetti gravi effetti collaterali negativi inattesi. |
1.3. Obiettivo del parere del GEPD
5. |
La proposta di regolamento può incidere sui diritti dei singoli in merito al trattamento dei loro dati personali. Essa, tra l’altro, riguarda il trattamento di dati sensibili (relativi alla salute), il mantenimento di banche dati e la conservazione delle registrazioni effettuate. |
6. |
Pur accogliendo con favore lo sforzo compiuto dalla Commissione per garantire la corretta applicazione delle norme UE sulla tutela dei dati personali nella proposta di regolamento, il GEPD ha rilevato alcune ambiguità e incoerenze nel modo in cui la proposta esamina se e quali categorie di dati personali saranno sottoposte a trattamento alla luce delle sue disposizioni, in particolare laddove dati sensibili riguardanti la salute potrebbero essere trattati e archiviati. Pertanto, il Garante sostiene la necessità di chiarire la questione connessa a tale categoria di dati personali, sia per quanto concerne la procedura di autorizzazione nel portale e nella banca dati UE, sia relativamente alla comunicazione di effetti avversi nella banca dati EMA. |
3. Conclusioni
32. |
Il GEPD apprezza l’attenzione rivolta specificamente alla protezione dei dati nella proposta di regolamento; tuttavia ha individuato un certo margine per realizzare ulteriori miglioramenti. |
33. |
Il Garante raccomanda che:
|
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) COM(2012) 369 definitivo.