Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CA0545

    Causa C-545/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’ 11 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica ceca (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 91/440/CEE — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Articolo 10, paragrafo 7 — Organismo di regolamentazione — Competenze — Direttiva 2001/14/CE — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria — Articolo 4, paragrafo 1 — Quadro per l’imposizione dei diritti di utilizzo — Articolo 6, paragrafo 2 — Misure volte ad incentivare il gestore dell’infrastruttura a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti di accesso — Articolo 7, paragrafo 3 — Determinazione dei diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso ai servizi sulla linea — Costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario — Articolo 11 — Sistema di prestazioni — Articolo 30, paragrafo 5 — Organismo di regolamentazione — Competenze — Ricorso amministrativo avverso le decisioni dell’organismo di regolamentazione)

    Information about publishing Official Journal not found, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 252/5


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica ceca

    (Causa C-545/10) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Direttiva 91/440/CEE - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Articolo 10, paragrafo 7 - Organismo di regolamentazione - Competenze - Direttiva 2001/14/CE - Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria - Articolo 4, paragrafo 1 - Quadro per l’imposizione dei diritti di utilizzo - Articolo 6, paragrafo 2 - Misure volte ad incentivare il gestore dell’infrastruttura a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti di accesso - Articolo 7, paragrafo 3 - Determinazione dei diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso ai servizi sulla linea - Costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario - Articolo 11 - Sistema di prestazioni - Articolo 30, paragrafo 5 - Organismo di regolamentazione - Competenze - Ricorso amministrativo avverso le decisioni dell’organismo di regolamentazione)

    2013/C 252/06

    Lingua processuale: il ceco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Šimerdová e H. Støvlbæk, agenti)

    Convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller, agenti)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 10, paragrafo 7, della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), nonché agli articoli 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 2, 7, paragrafo 3, 11 e 30, paragrafo 5, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (GU L 75, pag. 29)

    Dispositivo

    1)

    Non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 2, 11 e 30, paragrafo 5, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali disposizioni.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Commissione europea, la Repubblica ceca ed il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 38 del 5.2.2011.


    Top