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Document 62011FA0135

    Cause riunite F-135/11, F-51/12, F-110/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 26 giugno 2013 — BU/EMA ( «Funzione pubblica — Agente temporaneo — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Atto lesivo — Domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello statuto — Domanda di riqualificazione di un contratto — Termine ragionevole — Reclamo contro un rigetto di reclamo — Articolo 8 del RAA — Dovere di sollecitudine» )

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    31.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 252/44


    Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 26 giugno 2013 — BU/EMA

    (Cause riunite F-135/11, F-51/12, F-110/12) (1)

    (Funzione pubblica - Agente temporaneo - Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato - Atto lesivo - Domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello statuto - Domanda di riqualificazione di un contratto - Termine ragionevole - Reclamo contro un rigetto di reclamo - Articolo 8 del RAA - Dovere di sollecitudine)

    2013/C 252/75

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: BU (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas, avvocati)

    Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: nella causa F-135/11, inizialmente S. Vincenzo, poi T. Jablonski e G. Gavrilidou, agenti e assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati, nella causa F-51/12, T. Jablonski e G. Gavrilidou, agenti e assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati, e nella causa F-110/12, T. Jablonski e Rampal Olmedo, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione dell’Agenzia europea per i medicinali di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente.

    Dispositivo

    1)

    La decisione dell’Agenzia europea per i medicinali di non rinnovare il contratto di BU, notificata con lettera del 30 maggio 2011, è annullata.

    2)

    Il ricorso F-135/11 è respinto per il resto.

    3)

    I ricorsi F-51/12 e F-110/12 sono respinti.

    4)

    L’Agenzia europea per i medicinali sopporta le proprie spese ed è condannata a quelle sostenute da BU nelle cause F-135/11 e F-51/12.

    5)

    BU sopporta le proprie spese ed è condannata a quelle sostenute dall’Agenzia europea per i medicinali l nella causa F-110/12.


    (1)  GU C 65 del 3.3.2012, pag. 24, GU C 209 del 14.7.2012, pag. 14; GU C 379 dell’8.12.2012, pag. 34.


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