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Document 62013TN0324
Case T-324/13: Action brought on 17 June 2013 — Endoceutics/OHIM — Merck (FEMIVIA)
Causa T-324/13: Ricorso proposto il 17 giugno 2013 — Endoceutics/UAMI — Merck (FEMIVIA)
Causa T-324/13: Ricorso proposto il 17 giugno 2013 — Endoceutics/UAMI — Merck (FEMIVIA)
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(HR)
31.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/32 |
Ricorso proposto il 17 giugno 2013 — Endoceutics/UAMI — Merck (FEMIVIA)
(Causa T-324/13)
2013/C 252/53
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Endoceutics, Inc. (Quebec, Canada) (rappresentante: M. Wahlin, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Merck KGaA (Darmstadt, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 aprile 2013, procedimento R 1021/2012-4; |
— |
respingere l’opposizione della controinteressata e ammettere la registrazione del marchio comunitario richiesto, cioè la domanda di marchio FEMIVIA depositata con il numero 9 386 343; |
— |
condannare la controparte alle spese sostenute dalla ricorrente in sede di impugnazione e con riferimento al procedimento svoltosi dinanzi all’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «FEMIVIA» per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 9 386 343
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi la commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario consistente nel segno denominativo «FEMIBION» per prodotti della classe 5 e registrazione internazionale con effetto nell’Unione europea del marchio figurativo bianco e nero «femibion» per prodotti delle classi 5, 29 e 30
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e integrale rigetto della domanda di marchio comunitario
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009.