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Document 62013TN0324

    Causa T-324/13: Ricorso proposto il 17 giugno 2013 — Endoceutics/UAMI — Merck (FEMIVIA)

    Information about publishing Official Journal not found, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    Information about publishing Official Journal not found, p. 22–22 (HR)

    31.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 252/32


    Ricorso proposto il 17 giugno 2013 — Endoceutics/UAMI — Merck (FEMIVIA)

    (Causa T-324/13)

    2013/C 252/53

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Endoceutics, Inc. (Quebec, Canada) (rappresentante: M. Wahlin, avvocato)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Merck KGaA (Darmstadt, Germania)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 aprile 2013, procedimento R 1021/2012-4;

    respingere l’opposizione della controinteressata e ammettere la registrazione del marchio comunitario richiesto, cioè la domanda di marchio FEMIVIA depositata con il numero 9 386 343;

    condannare la controparte alle spese sostenute dalla ricorrente in sede di impugnazione e con riferimento al procedimento svoltosi dinanzi all’UAMI.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «FEMIVIA» per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 9 386 343

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi la commissione di ricorso

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario consistente nel segno denominativo «FEMIBION» per prodotti della classe 5 e registrazione internazionale con effetto nell’Unione europea del marchio figurativo bianco e nero «femibion» per prodotti delle classi 5, 29 e 30

    Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e integrale rigetto della domanda di marchio comunitario

    Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


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