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Document 62013CN0385

    Causa C-385/13 P: Impugnazione proposta il 4 luglio 2013 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 19 aprile 2013 , cause riunite T-99/09 e T-308/09, Repubblica Italiana/Commissione europea

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    31.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 252/24


    Impugnazione proposta il 4 luglio 2013 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 19 aprile 2013, cause riunite T-99/09 e T-308/09, Repubblica Italiana/Commissione europea

    (Causa C-385/13 P)

    2013/C 252/40

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Palmieri e P. Gentile, agenti)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni

    Annullare la sentenza del 19 aprile 2013, notificata al Governo italiano il 24 aprile 2013, pronunciata dal Tribunale dell’Unione europea nelle cause riunite T-99/09 e T-308/09

    decidendo nel merito, annullare i seguenti atti:

    lettera del 2.2.2009, n. 000841, della Commissione Europea — Direzione Generale Politica Regionale, avente ad oggetto «Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto» contenente la seguente decisione: «Pertanto, la data a partire dalla quale la Commissione europea considera inammissibili le spese relative alla misura 1.7 del POR 2000-2006 è il 29 giugno 2007 e non il 17 maggio 2006, come annunciato nella nota 22.12.2008 sopra richiamata»;

    lettera del 6.2.2009, n. 001059, della Commissione Europea — Direzione Generale Politica Regionale avente ad oggetto «Interruzione della domanda di pagamento e richiesta informazioni relative alle rettifiche finanziarie a norma dell'art. 39 del Reg. 1260/99 OR Campania» contenente la seguente decisione: «Pertanto, la data a partire dalla quale la Commissione europea considera inammissibili le spese relative alla misura 1.7 del POR 2000-2006 è il 29 giugno 2007, e non il 17 maggio 2006, come precedentemente indicato»;

    lettera del 22.12.2008, n. 012480, della Commissione Europea — Direzione Generale Politica Regionale avente ad oggetto POR Campania 2000-2006 (CCI n. 1999 IT 16 1 PO 007) — Conseguenze della procedura di infrazione 2007/2195 sulla gestione dei rifiuti in Campania, con la quale «la Commissione chiede di dedurre, a partire dalla prossima domanda di pagamento, tutte le spese a valere sulla misura 1.7 sostenute dopo il 29 giugno 2007»

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno dell'impugnativa la Repubblica italiana deduce i seguenti otto motivi:

     

    Primo motivo: Violazione dell'art. 9 lett. e), f), h), j), k), 1),m); dell'art. 32, nn. 3, comma 1, lett. f), 4 e 5; e dell' art. 31, n. 2, secondo comma, regolamento n. 1260/99 (1).

     

    Affinché possa essere dichiarata inammissibile una domanda di pagamento di contributi di un Fondo strutturale alle azioni previste in una misura, per il fatto che pende una procedura di infrazione, occorrerebbe che tra l'infrazione e la misura sussista una relazione specifica e non generica e la Commissione dovrebbe dimostrare il pericolo concreto che finanziando la misura si finisca per finanziare la violazione. Non basterebbe, come ritenuto dal Tribunale, solo un «nesso sufficientemente diretto» non altrimenti qualificato.

     

    Secondo motivo: Violazione dell'art. 32, n. 3, lett. f), seconda ipotesi regolamento 1260/1999.

     

    Nella specie, comunque, anche tale nesso sarebbe mancato perché il Tribunale avrebbe rilevato che dagli atti risultava che nella procedura di infrazione si menzionava l'insufficiente raccolta differenziata come concausa dell'insufficienza delle discariche; e che nella misura 1.7. si prevedevano aiuti ai comuni per l'incremento della raccolta differenziata. II Tribunale non avrebbe quindi potuto chiarire se il nesso tra infrazione e misura fosse nel senso che il finanziamento della misura attenuava o, all'opposto, aggravava l'infrazione. Per questa avrebbe dovuto escludere l'esistenza di qualsiasi nesso, e accogliere il primo motivo del ricorso introduttivo.

     

    Terzo motivo: Difetto di motivazione.

     

    Nel terzo motivo del ricorso di primo grado il Governo italiano avrebbe puntualmente dimostrato che tra infrazione e misura non vi era alcuna coincidenza. II Tribunale, nel respingere il primo motivo, avrebbe affermato il contrario senza esaminare la dimostrazione fornita dal Governo italiano, e in tal modo sarebbe incorso in difetto di motivazione.

     

    Quarto motivo: Violazione dell'art. 32, n. 3, lett. f), regolamento 1260/1999. Difetto di motivazione.

     

    Le violazioni di cui sopra vizierebbero anche le parti della sentenza con cui il Tribunale ha respinto il secondo motivo del ricorso di primo grado.

     

    Quinto motivo: Difetto di motivazione.

     

    Vi sarebbe difetto di motivazione anche nel rigetto del terzo motivo del ricorso introduttivo, con cui il Governo italiano rilevava che i provvedimenti impugnati basavano la propria motivazione su una nota della Commissione del 20 ottobre 2008 che contestava fatti non ripresi nella procedura di infrazione. Su questa deduzione il Tribunale avrebe omesso ogni considerazione.

     

    Sesto motivo: Violazione dell'art. 32, n. 3, lett. f), seconda ipotesi, regolamento 1260/1999.

     

    In ogni caso, nel decidere il quarto motivo, il Tribunale avrebbe effettivamente attestato che la nota del 20 ottobre 2008 si riferiva a fatti estranei alla procedura di infrazione; per cui avrebbe dovuto accogliere il terzo motivo. Non avendolo fatto, avrebbe violato l'art. 32, n. 3, lett. f), seconda ipotesi, regolamento 1260/1999.

     

    Settimo motivo: Violazione dell' art. 32, n. 3, lett. f), prima e seconda ipotesi, e dell' art. 39, nn. 1 e 2, regolamento 1260/1999.

     

    A torto il Tribunale avrebbe respinto il quarto motivo del ricorso introduttivo, con cui si denunciava che la Commissione di fatto aveva sospeso i pagamenti ravvisando preoccupazioni sulla correttezza della gestione della misura; il che avrebbe però richiesto di seguire la procedura prevista dall'art. 39, nn. 1 e 2, del regolamento, richiamata dall’art. 32, n. 3, lett. f), prima ipotesi. Il Tribunale non sarebbe riuscito a confutare in fatto la tesi del Governo italiano che quella fosse la ragione del provvedimento adottato dalla Commissione.

     

    Ottavo motivo: Violazione dell'art. 296, par. 2, TFUE.

     

    A torto il Tribunale avrebbe escluso che la Commissione fosse incorsa in difetto di motivazione. Considerata l'essenzialità del profilo, la Commissione avrebbe dovuto spiegare perché non vi era contraddizione fra il censurare nella procedura di infrazione l'insufficiente racco1ta differenziata, e il negare il finanziamento della misura tendente ad incrementare proprio la raccolta differenziata.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; GU L 161, pag. 1.


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