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Document 62013CN0289
Case C-289/13 P: Appeal brought on 27 May 2013 by Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd against the judgment of the General Court (Seventh Chamber, Extended Composition) delivered on 7 March 2013 in Case T-95/10: CINDU Chemicals BV and others v European Chemicals Agency (ECHA)
Causa C-289/13 P: Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 da Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima sezione ampliata) del 7 marzo 2013 , causa T-95/10, CINDU Chemicals BV e a./Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Causa C-289/13 P: Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 da Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima sezione ampliata) del 7 marzo 2013 , causa T-95/10, CINDU Chemicals BV e a./Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
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(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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(HR)
31.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/17 |
Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 da Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima sezione ampliata) del 7 marzo 2013, causa T-95/10, CINDU Chemicals BV e a./Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
(Causa C-289/13 P)
2013/C 252/25
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd (rappresentante: avv. K. Van Maldegem)
Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-95/10; e |
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annullare la decisione ED/68/2009 dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: l’«ECHA») (in prosieguo: la «decisione impugnata») che identifica l’olio di antracene (debole) quale sostanza da includere nell’elenco di sostanze candidate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (in prosieguo: il «REACH») (1), o |
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in alternativa, rinviare la causa al Tribunale, affinché decida sul ricorso di annullamento proposto dalle ricorrenti; e |
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condannare la resistente alle spese (incluse quelle del procedimento dinanzi al Tribunale). |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti deducono che il Tribunale, avendo respinto il loro ricorso di annullamento parziale della decisione impugnata, ha violato il diritto dell’Unione. In particolare, esse sostengono che il Tribunale ha commesso diversi errori nell’interpretare il contesto giuridico applicabile alla loro situazione. Ciò ha fatto sì che il Tribunale commettesse diversi errori di diritto; in particolare:
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nello statuire che la causa riguardava fatti scientifici e tecnici complessi e che il fatto di identificare l’olio di antracene (debole) come sostanza che presenta proprietà PBT e vPvB sulla base dei suoi costituenti presenti in una concentrazione di almeno 0,1 % non fosse viziato da errore manifesto; |
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i costituenti non devono essere identificati singolarmente come costituenti che presentano proprietà PBT o vPvB mediante decisione separata dell’ECHA sulla base di una valutazione approfondita a tal fine; |
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l’articolo 59, paragrafo 3, e l’allegato XV al REACH non sono stati violati, in quanto le informazioni su sostanze alternative non era inclusa nel fascicolo di cui all’allegato XV; e |
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che non vi sia stata violazione del principio della parità di trattamento. |
Per tali motivi le ricorrenti chiedono che siano annullate la sentenza del Tribunale nella causa T-95/10 nonché la decisione impugnata.
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).