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Document 62011CA0444

    Causa C-444/11 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’ 11 luglio 2013 — Team Relocations NV, Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd, Team Relocations Ltd/Commissione europea [Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articoli 81 CE e 53 dell’Accordo SEE — Mercato belga dei servizi di traslochi internazionali — Fissazione dei prezzi diretta e indiretta, ripartizione del mercato e manipolazione delle procedure tramite il ricorso alla presentazione di offerte — Infrazione unica e continuata — Imputabilità — Orientamenti per il calcolo delle ammende (2006) — Valore delle vendite — Nozione — Proporzione — Importo addizionale — Circostanze attenuanti — Obbligo di motivazione — Imputabilità del comportamento illecito alla società madre — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Massimale del 10 % del fatturato — Proporzionalità]

    Information about publishing Official Journal not found, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 252/9


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 luglio 2013 — Team Relocations NV, Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd, Team Relocations Ltd/Commissione europea

    (Causa C-444/11 P) (1)

    (Impugnazione - Concorrenza - Intese - Articoli 81 CE e 53 dell’Accordo SEE - Mercato belga dei servizi di traslochi internazionali - Fissazione dei prezzi diretta e indiretta, ripartizione del mercato e manipolazione delle procedure tramite il ricorso alla presentazione di offerte - Infrazione unica e continuata - Imputabilità - Orientamenti per il calcolo delle ammende (2006) - Valore delle vendite - Nozione - Proporzione - Importo addizionale - Circostanze attenuanti - Obbligo di motivazione - Imputabilità del comportamento illecito alla società madre - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 23, paragrafo 2 - Massimale del 10 % del fatturato - Proporzionalità)

    2013/C 252/14

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Team Relocations NV (rappresentanti: H. Gilliams, J. Bocken e L. Gyselen, avvocati), Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd, Team Relocations Ltd

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e N. von Lingen nonché A. Antoniadis, agenti)

    Oggetto

    Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 giugno 2011, Team Relocations NV e a./Commissione (T-204/08 e T-212/08), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto al parziale annullamento della decisione C(2008) 926 def. della Commissione, dell’11 marzo 2008, relativa ad un procedimento ai sensi degli articoli 81 CE e 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali), riguardante un’intesa sul mercato belga dei servizi di traslochi internazionali, vertente sulla fissazione dei prezzi diretta ed indiretta, sulla ripartizione del mercato e sulla manipolazione della procedura tramite il ricorso alla presentazione di offerte, nonché all’annullamento dell’ammenda inflitta alla ricorrente o, in subordine, alla sua riduzione.

    Dispositivo

    1)

    L’impugnazione è respinta.

    2)

    La Team Relocations NV, la Amertranseuro International Holdings Ltd, la Trans Euro Ltd e la Team Relocations Ltd sono condannate in solido alle spese.


    (1)  GU C 347 del 26.11.2011.


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