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Document 62010CA0627

    Causa C-627/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’ 11 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 91/440/CEE — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 2001/14/CE — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria — Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II della direttiva 91/440 — Articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14 — Gestore dell’infrastruttura — Partecipazione alla programmazione dell’orario di servizio — Gestione del traffico — Articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2001/14 — Assenza di misure volte ad incentivare i gestori dell’infrastruttura a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura ed il livello dei diritti di accesso — Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 — Costo direttamente legato alla prestazione del servizio — Articolo 11 della direttiva 2001/14 — Sistema di prestazioni)

    Information about publishing Official Journal not found, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 252/6


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

    (Causa C-627/10) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Direttiva 91/440/CEE - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 2001/14/CE - Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria - Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II della direttiva 91/440 - Articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14 - Gestore dell’infrastruttura - Partecipazione alla programmazione dell’orario di servizio - Gestione del traffico - Articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2001/14 - Assenza di misure volte ad incentivare i gestori dell’infrastruttura a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura ed il livello dei diritti di accesso - Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 - Costo direttamente legato alla prestazione del servizio - Articolo 11 della direttiva 2001/14 - Sistema di prestazioni)

    2013/C 252/08

    Lingua processuale: lo sloveno

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk, D. Kukovec e M. Žebre, agenti)

    Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentanti: N. Pintar Gosenca, A. Vran e V. Kampoš, agenti)

    Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), come modificata, nonché agli articoli 6, paragrafi da 2 a 5, 7, paragrafo 3, 8, paragrafo 1, 11, 14, paragrafo 2, e 30, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (GU L 75, pag. 29)

    Dispositivo

    1)

    Non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi:

    all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, come modificata dalla direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e

    agli articoli 6, paragrafi da 2 a 5, 7, paragrafo 3, 8, paragrafo 1, nonché 11 della direttiva 2001/14, come modificata dalla direttiva 2004/49,

    la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali disposizioni.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Commissione europea, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica ceca ed il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 103 del 2.4.2011.


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