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Document 62013TN0263

    Causa T-263/13: Ricorso proposto l’ 8 maggio 2013 — Lausitzer Früchteverarbeitung/UAMI — Rivella International (holzmichel)

    GU C 207 del 20.7.2013, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 207 del 20.7.2013, p. 11–11 (HR)

    20.7.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 207/43


    Ricorso proposto l’8 maggio 2013 — Lausitzer Früchteverarbeitung/UAMI — Rivella International (holzmichel)

    (Causa T-263/13)

    2013/C 207/73

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH (Sohland, Germania) (rappresentante: avvocato A. Weiß)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rivella International AG (Rothrist, Svizzera)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 Febbraio 2013, nel procedimento R 1968/2011-1;

    modificare la decisione impugnata nel senso del rigetto dell’opposizione proposta dall’opponente;

    condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese, incluse quelle sostenute per il procedimento di opposizione, oppure condannare l’interveniente alle spese, incluse quelle sostenute per il procedimento di opposizione.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento verbale «holzmichel» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 21, 24, 32, 33 e 38 — marchio comunitario registrato n. 8 904 278

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Rivella International AG

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo internazionale registrato contenente gli elementi verbali «Michel» e «Michel POWER», per prodotti appartenenti alle classi 29, 30, 32 e 33

    Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di registrazione

    Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009


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