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Document 62013CN0252

    Causa C-252/13: Ricorso proposto il 7 maggio 2013 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

    GU C 207 del 20.7.2013, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 207 del 20.7.2013, p. 7–7 (HR)

    20.7.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 207/25


    Ricorso proposto il 7 maggio 2013 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

    (Causa C-252/13)

    2013/C 207/40

    Lingua processuale: il neerlandese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e M. van Beek, agenti)

    Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo mantenuto in vigore disposizioni della legislazione neerlandese che sono in contrasto con gli articoli 1, paragrafo 2, lettere a) e b), 15 e 28, paragrafo 2, della direttiva 2006/54/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva;

    condannare Regno dei Paesi Bassi alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    La Commissione ritiene che il diritto del lavoro dei Paesi Bassi non renda sufficientemente chiaro che, quando le lavoratrici riprendendo il lavoro dopo il congedo per la gravidanza e la maternità si trovano confrontate con condizioni di lavoro meno favorevoli, ciò è contrario al divieto di discriminazione a causa della gravidanza, del parto e della maternità.

    A suo parere la sola circostanza che un datore di lavoro, il quale modifichi unilateralmente le attività e le condizioni lavorative stipulate nel contratto di lavoro, si renda inadempiente, non esplicita in modo sufficiente il summenzionato divieto.

    L’argomento secondo cui, qualora ad un soggetto sia riconosciuto un diritto ex lege ad un periodo di congedo, ciò comporta automaticamente l’illegalità di qualsiasi trattamento meno favorevole, è ritenuto insufficiente. Analogamente, la possibilità di proporre un ricorso sulla base del generale divieto di discriminazione e il principio della correttezza del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti (c.d. beginsel van goed werkgeverschap), sanciti dal Codice civile, non costituiscono un’attuazione chiara e precisa della direttiva. Detti principi generali della legislazione neerlandese non costituiscono un’attuazione sufficientemente chiara delle disposizioni giuridiche della direttiva.

    Tale situazione non soddisfa i requisiti di trasparenza e certezza del diritto che la Corte prescrive per l’attuazione di una direttiva nell’ordinamento nazionale.


    (1)  GU L 204, pag. 23.


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