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Document 62013CN0246

Causa C-246/13 P: Impugnazione proposta il 2 maggio 2013 da Manutencoop Soc. coop., già Manutencoop Soc. coop. arl e Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. rl avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013 , cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

GU C 207 del 20.7.2013, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 207 del 20.7.2013, p. 6–6 (HR)

20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/25


Impugnazione proposta il 2 maggio 2013 da Manutencoop Soc. coop., già Manutencoop Soc. coop. arl e Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. rl avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

(Causa C-246/13 P)

2013/C 207/39

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Manutencoop Soc. coop., già Manutencoop Soc. coop. r.l. e Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. r.l. (rappresentanti: A. Vianello, A. Bortoluzzi e A. Veronese, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Comitato «Venezia vuole vivere»

Conclusioni

Annullare e/o riformare l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 febbraio 2013, notificata il 25 febbraio 2013, resa nelle cause T-280/00 e T-285/00;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione vengono dedotti due motivi.

In primo luogo, l’ordinanza del Tribunale sarebbe viziata da un errore di diritto nell’applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere» in punto di obbligo di motivazione delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato. In particolare, il Tribunale non si sarebbe allineato alle statuizioni rese dalla Corte di giustizia, laddove afferma che la Decisione della Commissione «deve contenere in sé tutti gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali». Ora, sebbene la gravata Decisione manchi degli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle Autorità nazionali, il Tribunale non avrebbe rilevato alcuna carenza del metodo adottato dalla Commissione nella Decisione controversa, con conseguente errore di diritto.

In secondo luogo, l’ordinanza sarebbe viziata da un errore di diritto nell’applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella «Sentenza Comitato Venezia vuole vivere» in punto di distribuzione dell’onere della prova circa i presupposti di cui all’art. 107, par. 1, TFUE. In base ai principi enunciati dalla Corte, in sede di recupero sarebbe lo Stato membro — e, quindi, non il singolo beneficiario — a dover dimostrare, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 107, paragrafo 1, TFUE. Nel caso di specie, però, la Commissione nell’avversata Decisione avrebbe omesso di chiarire le «modalità» di siffatta verifica. Conseguentemente, non disponendo degli elementi essenziali per dimostrare, in sede di recupero, se le agevolazioni concesse costituissero in capo ai beneficiari aiuti di Stato, la Repubblica Italiana — avrebbe invertito l’onus probandi, richiedendo alle singole imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio di provare che le agevolazioni in parola non falsino la concorrenza, né incidano sugli scambi tra Stati membri; in difetto l’idoneità dell’agevolazione concessa a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta.


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