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Document 52011IP0573

Futuro protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sul futuro protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (2011/2949(RSP))

GU C 168E del 14.6.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 168/8


Mercoledì 14 dicembre 2011
Futuro protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

P7_TA(2011)0573

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sul futuro protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (2011/2949(RSP))

2013/C 168 E/02

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006 (1)),

visto il progetto di protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (11225/2011),

vista la procedura di approvazione a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0201/2011),

visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci allegata alla raccomandazioni della commissione sulla pesca (A7-0394/2011),

vista la motivazione inclusa nella raccomandazione della commissione per la pesca (A7-0394/2011) che evidenzia le lacune dell'attuale protocollo annuale,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, secondo la valutazione ex post esterna disposta dalla Commissione, il rapporto costi-benefici dell'attuale protocollo è palesemente insoddisfacente in virtù del limitato tasso di utilizzazione delle possibilità di pesca negoziate, del sovrasfruttamento della pesca e delle questioni ecologiche e sociali lasciate in sospeso;

B.

considerando che qualunque protocollo futuro negoziato dalla Commissione dovrà ovviare ai gravi problemi relativi al protocollo precedente e a quello attuale;

C.

considerando che gli accordi di partenariato nel settore della pesca dovrebbero mirare a conseguire obiettivi economici e sociali, basati su una stretta collaborazione scientifica e tecnica, per garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;

1.

invita la Commissione a proseguire i negoziati per un nuovo protocollo in modo da scongiurare il rischio di un'applicazione provvisoria in attesa dell'approvazione del Parlamento;

2.

chiede alla Commissione di garantire in ogni caso la sostenibilità economica, ecologica e sociale del futuro protocollo, che dovrà altresì risultare vantaggioso per entrambe le parti;

3.

sollecita la Commissione ad assicurare il rispetto, in tutti i protocolli futuri, del principio secondo cui le imbarcazioni dell'UE hanno accesso unicamente agli stock eccedenti; sottolinea, in particolare, che è necessario effettuare una valutazione rigorosa di tutti gli stock;

4.

invita la Commissione a garantire che, nell'ambito del futuro protocollo, le possibilità di pesca siano adeguate sulla base dei pareri scientifici e delle valutazioni degli stock nonché delle esigenze del settore ittico; insiste inoltre sulla necessità che le decisioni relative alle misure tecniche e alle possibilità di pesca siano prese sulla base di pareri scientifici di concerto con i pescatori;

5.

chiede alla Commissione di garantire che qualunque protocollo futuro contribuisca allo sviluppo del sistema di gestione della pesca marocchino, anche in riferimento al controllo e alla sorveglianza, alla ricerca scientifica, allo sviluppo di flotte locali, alla formazione, ecc.;

6.

invita la Commissione a garantire un impiego più efficiente del sostegno settoriale e insiste per una maggiore efficacia dell'azione di monitoraggio; reputa necessario che l'accordo di partenariato nel settore della pesca preveda meccanismi di sorveglianza efficaci onde garantire che i fondi destinati allo sviluppo, e in particolare al miglioramento delle infrastrutture nel settore della pesca, siano utilizzati correttamente;

7.

invita la Commissione ad adottare tutti i provvedimenti del caso per ottenere le necessarie informazioni sull'attuazione del protocollo e quindi dare la massima trasparenza possibile alla procedura legislativa;

8.

richiama la Commissione ad introdurre nell’accordo di partenariato nel settore della pesca, la clausola sul rispetto dei diritti umani, come previsto nella sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (2).

9.

chiede alla Commissione di garantire che il futuro protocollo rispetti appieno il diritto internazionale e sia vantaggioso per tutte le fasce della popolazione locale interessate;

10.

invita la Commissione a presentare al Parlamento una dettagliata relazione scritta che sottolinei in quale misura si è tenuto conto delle istanze del Parlamento nella stesura del futuro protocollo:

11.

invita inoltre la Commissione a rispettare l'accordo quadro interistituzionale e il ruolo del Parlamento, in conformità con le disposizioni del trattato di Lisbona;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, agli Stati membri e al governo del Marocco.


(1)  GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0434.


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