EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Asiakirja 52013XG0517(02)

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2013/219/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2013 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan

GU C 138 del 17.5.2013, s. 16—17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/16


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2013/219/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2013 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan

2013/C 138/06

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2013/219/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2013 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1988 (2011), che impone misure restrittive nei confronti delle persone ed entità indicate anteriormente alla data di adozione di detta risoluzione quali talibani e altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati specificati nella sezione A («Persone associate ai talibani») e nella sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani») dell'elenco consolidato del comitato istituito a norma delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000), come pure di altre persone, gruppi, imprese ed entità associati ai talibani.

Il 16 e 22 aprile 2013 il comitato istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha modificato e aggiornato l'elenco delle persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive.

Le persone in questione possono in qualsiasi momento presentare al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 dell'UNSCR 1988 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room TB-08045D

United Nations

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 9173679448

Fax +1 2129631300 / 3778

E-mail: delisting@un.org

Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/1988/index.shtml

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone indicate dall'ONU dovranno essere incluse negli elenchi delle persone, dei gruppi, delle imprese e entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio. I motivi che hanno determinato l'inclusione negli elenchi delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell'allegato della decisione del Consiglio e dell'allegato I del regolamento del Consiglio.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C — Unità 1C (Questioni orizzontali)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 133 del 17.5.2013, pag. 22.

(2)  GU L 133 del 17.5.2013, pag. 1.


Alkuun