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Document 62013FN0002
Case F-2/13: Action brought on 7 January 2013 — ZZ v Commission
Causa F-2/13: Ricorso proposto il 7 gennaio 2013 — ZZ/Commissione
Causa F-2/13: Ricorso proposto il 7 gennaio 2013 — ZZ/Commissione
GU C 129 del 4.5.2013, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 129/30 |
Ricorso proposto il 7 gennaio 2013 — ZZ/Commissione
(Causa F-2/13)
2013/C 129/56
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione implicita di ripulsa della domanda del ricorrente d’applicare al suo stipendio, percepito dal mese di maggio 2001 e fino alla fine della sua assegnazione in Angola, il coefficiente correttore di cui agli articoli 12 e 13 dell’allegato X dello statuto.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della Commissione, della domanda datata 24 ottobre 2011; |
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quatenus oportet, annullare l’atto, comunque formatosi, di ripulsa, da parte della Commissione, del reclamo datato 21 maggio 2012, inoltrato dall’attore all’AIPN avverso il rigetto della domanda datata 24 ottobre 2011 e per l’annullamento di quest’ultimo nonché l’accoglimento della domanda datata 24 ottobre 2011; |
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quatenus oportet, annullare la nota datata 14 agosto 2012; |
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condannare la Commissione a versare al ricorrente, per ogni mese a partire dal maggio 2001 e fino all’ultimo mese della sua assegnazione, anche solo de iure, al servizio presso la Delegazione della CE in Angolai, i denari risultanti dalla differenza (nel prosieguo, «differenza retributiva») tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto correttamente percepire se fosse stato, iure, applicato al suo stipendio mensile il coefficiente correttore, fissato per l’Angola, di cui all’art. 64 dello statuto nonché agli artt. 12 e 13 dell’Allegato X allo statuto, e quanto effettivamente il ricorrente percepì a titolo della remunerazione spettantegli ex art. 62 dello statuto; |
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condannare la Commissione a versare al ricorrente, su ogni differenza retributiva, gli interessi a titolo di risarcimento per la mora di quest’ultima nel corrispondere i relativi denari, nella misura del 10 %, con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno in cui ogni rata mensile della remunerazione fu erogata ovvero avrebbe dovuto essere erogata al ricorrente e fino all’effettiva erogazione delle differenze retributive medesime; |
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condannare la Commissione a versare al ricorrente, su ogni differenza retributiva, dei denari a titolo di compensazione per l’erosione del potere d’acquisto della moneta, nella misura della variazione, su base annuale, dell’indice del costo della vita per Bruxelles, di cui all’art. 1 dell’Allegato XI allo statuto, ed altrimenti denominato «indice internazionale di Bruxelles», ovvero di altro indice del medesimo tenore che il Tribunale riterrà giusto ed equo applicare al caso di specie, con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno in cui ogni rata mensile fu erogata ovvero avrebbe dovuto essere erogata al ricorrente e fino all’effettiva erogazione della medesima; |
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condannare la Commissione alle spese. |