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Document 62011TA0489
Case T-489/11: Judgment of the General Court of 20 March 2013 — Ruse Industry v Commission (State aid — Aid granted by Bulgaria in the form of a debt waiver — Decision declaring that aid incompatible with the internal market and ordering its recovery — New aid — Distortion of competition — Obligation to state reasons)
Causa T-489/11: Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013 — Rousse Industry/Commissione ( «Aiuti di Stato — Aiuto concesso dalla Bulgaria sotto forma di rinuncia ai crediti — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero — Nuovo aiuto — Distorsione della concorrenza — Obbligo di motivazione» )
Causa T-489/11: Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013 — Rousse Industry/Commissione ( «Aiuti di Stato — Aiuto concesso dalla Bulgaria sotto forma di rinuncia ai crediti — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero — Nuovo aiuto — Distorsione della concorrenza — Obbligo di motivazione» )
GU C 129 del 4.5.2013, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 129/18 |
Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013 — Rousse Industry/Commissione
(Causa T-489/11) (1)
(Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalla Bulgaria sotto forma di rinuncia ai crediti - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero - Nuovo aiuto - Distorsione della concorrenza - Obbligo di motivazione)
2013/C 129/35
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Rousse Industry (Rousse, Bulgaria) (rappresentanti: avv.ti A. Angelov e S. Panov)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes e D. Stefanov, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione 2012/706/UE della Commissione, del 13 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato SA.28903 (C 12/10) (ex N 389/09) al quale la Bulgaria ha dato esecuzione a favore di «Ruse industry» (GU 2012, L 320, pag. 27).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Rousse Industry AD sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle afferenti al procedimento sommario. |