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Document 62010TA0495

Causa T-495/10: Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013 — Bank Saderat/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Entità posseduta al 100 % da un’entità della quale è stato riconosciuto il coinvolgimento nella proliferazione nucleare — Eccezione d’illegittimità — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva» )

GU C 129 del 4.5.2013, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/16


Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013 — Bank Saderat/Consiglio

(Causa T-495/10) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Entità posseduta al 100 % da un’entità della quale è stato riconosciuto il coinvolgimento nella proliferazione nucleare - Eccezione d’illegittimità - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)

2013/C 129/31

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bank Saderat plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente S. Gadhia, S. Ashley, solicitor, D. Anderson, QC, e R. Blakeley, barrister; successivamente S. Ashley, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitor, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente, e, dall’altro lato, domanda di declaratoria di inapplicabilità dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1), dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 nei confronti della ricorrente.

Dispositivo

1)

Sono annullati, nella parte in cui riguardano la Bank Saderat plc:

il punto 7 della tabella B dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC;

il punto 5 della tabella B dell’allegato del regolamento d’esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

il punto 7 della tabella B, inserita nella sezione I, dell’allegato della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413;

il punto 7 della tabella B dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.

2)

Gli effetti dell’annullamento della decisione 2010/413 e della decisione 2010/644 sono limitati al periodo precedente l’entrata in vigore della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413.

3)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda della Bank Saderat volta all’annullamento con effetto immediato del regolamento n. 961/2010 e del regolamento d’esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


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