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Document 62010TA0324

    Causa T-324/10: Sentenza del Tribunale del 19 marzo 2013 — Firma Van Parys/Commissione [ «Unione doganale — Importazione di banane provenienti dall’Ecuador — Recupero di dazi all’importazione — Domanda di sgravio di dazi all’importazione — Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Errore delle autorità doganali — Negligenza manifesta dell’interessato» ]

    GU C 129 del 4.5.2013, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.5.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 129/14


    Sentenza del Tribunale del 19 marzo 2013 — Firma Van Parys/Commissione

    (Causa T-324/10) (1)

    (Unione doganale - Importazione di banane provenienti dall’Ecuador - Recupero di dazi all’importazione - Domanda di sgravio di dazi all’importazione - Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Errore delle autorità doganali - Negligenza manifesta dell’interessato)

    2013/C 129/27

    Lingua processuale: l'olandese

    Parti

    Ricorrente: Firma Léon Van Parys (Anversa, Belgio) (rappresentanti: inizialmente P. Vlaemminck e A. Hubert, successivamente P. Vlaemminck, R. Verbeke e J. Auwerx, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Keppenne e F. Wilman, agenti)

    Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux e M. Jacobs, agenti, assistiti da P. Vander Schueren, avvocato)

    Oggetto

    Domanda di annullamento parziale della decisione C(2010) 2858 def. della Commissione del 6 maggio 2010, che dichiara che è legittimo contabilizzare a posteriori i dazi e che lo sgravio dei dazi è giustificato nei confronti di un debitore, ma non nei confronti di un altro debitore in un caso specifico

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione C(2010) 2858 def. della Commissione, del 6 maggio 2010, che dichiara che è legittimo contabilizzare a posteriori i dazi all’importazione e che lo sgravio dei dazi è giustificato nei confronti di un debitore, ma non nei confronti di un altro debitore in un caso specifico, è annullato.

    2)

    Per il resto, il ricorso è respinto.

    3)

    La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Firma Léon Van Parys NV.

    4)

    Il Regno del Belgio sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 274 del 9.10.2010


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