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Document 62013CN0098

    Causa C-98/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Højesteret (Danimarca) il 27 febbraio 2013 — Martin Blomqvist/Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA

    GU C 129 del 4.5.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.5.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 129/9


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Højesteret (Danimarca) il 27 febbraio 2013 — Martin Blomqvist/Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA

    (Causa C-98/13)

    2013/C 129/17

    Lingua processuale: il danese

    Giudice del rinvio

    Højesteret

    Parti

    Ricorrente: Martin Blomqvist

    Resistenti: Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (1), debba essere interpretato nel senso che si considera «distribuzione al pubblico» in uno Stato membro di merci protette da diritto d’autore il fatto che un’impresa stipuli, tramite un sito web in un paese terzo, un contratto di vendita e spedizione delle merci ad un acquirente privato il cui indirizzo è noto al venditore, nello Stato membro in cui le merci sono protette dal diritto d’autore, riceva il pagamento per le merci ed effettui la spedizione all’acquirente all’indirizzo concordato, ovvero se in tale situazione si richieda anche la condizione che le merci siano state oggetto, prima della vendita, di un’offerta di vendita o di una pubblicità rivolta ai consumatori dello Stato membro in cui le merci sono consegnate, o presentata su un sito web destinato ai consumatori di tale Stato.

    2)

    Se l’articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (2), debba essere interpretato nel senso che si considera «uso nel commercio» di un marchio in uno Stato membro il fatto che un’impresa stipuli, tramite un sito web in un paese terzo, un contratto di vendita e spedizione di merci recanti tale marchio ad un acquirente privato il cui indirizzo è noto al venditore, nello Stato membro in cui il marchio è registrato, riceva il pagamento delle merci ed effettui la spedizione all’acquirente all’indirizzo concordato, ovvero se in tale situazione si richieda anche la condizione che le merci siano state oggetto, prima della vendita, di un’offerta di vendita o di una pubblicità rivolta ai consumatori dello Stato membro in cui le merci sono consegnate, o presentata su un sito web destinato ai consumatori di tale Stato.

    3)

    Se l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (3), debba essere interpretato nel senso che si considera «uso nel commercio» di un marchio in uno Stato membro il fatto che un’impresa stipuli, tramite un sito web in un paese terzo, un contratto di vendita e spedizione di merci recanti il marchio comunitario ad un acquirente privato il cui indirizzo è noto al venditore in uno Stato membro, riceva il pagamento per le merci ed effettui la spedizione all’acquirente all’indirizzo concordato, ovvero se in tale situazione si richieda anche la condizione che le merci siano state oggetto, prima della vendita, di un’offerta di vendita o di una pubblicità rivolta ai consumatori dello Stato membro in cui le merci sono consegnate, o presentata su un sito web destinato ai consumatori di tale Stato.

    4)

    Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (4), debba essere interpretato nel senso che, quale condizione per l’applicazione in uno Stato membro delle disposizioni sul divieto di immissione in libera pratica e sulla distruzione di «merci usurpative», si richiede che la «distribuzione al pubblico» abbia avuto luogo in tale Stato membro secondo gli stessi criteri indicati nella risposta alla questione 1.

    5)

    Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, debba essere interpretato nel senso che, quale condizione per l’applicazione in uno Stato membro delle disposizioni sul divieto di immissione in libera pratica e sulla distruzione di «merci usurpative», si richiede che l’«uso nel commercio» abbia avuto luogo in tale Stato membro secondo gli stessi criteri indicati nelle risposte alle questioni 2 e 3.


    (1)  GU L 167, pag. 10.

    (2)  GU L 299, pag. 25.

    (3)  GU L 78, pag. 1.

    (4)  GU L 196, pag. 7.


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