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Document 62010TA0539

    Causa T-539/10: Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2013 — Acino/Commissione [ «Medicinali per uso umano — Sospensione dell'immissione in commercio e ritiro di alcuni lotti di medicinali contenenti il principio attivo Clopidogrel — Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio — Divieto di immissione in commercio dei medicinali — Regolamento (CE) n. 726/2004 e direttiva 2001/83/CE — Proporzionalità — Obbligo di motivazione» ]

    GU C 114 del 20.4.2013, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.4.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 114/32


    Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2013 — Acino/Commissione

    (Causa T-539/10) (1)

    (Medicinali per uso umano - Sospensione dell'immissione in commercio e ritiro di alcuni lotti di medicinali contenenti il principio attivo Clopidogrel - Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio - Divieto di immissione in commercio dei medicinali - Regolamento (CE) n. 726/2004 e direttiva 2001/83/CE - Proporzionalità - Obbligo di motivazione)

    2013/C 114/51

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Acino AG, già Acino Pharma GmbH (Miesbach, Germania) (rappresentanti: R. Buchner e E. Burk, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, A. Sipos, G. Wilms, B.-R. Killmann e M. Šimerdová, poi da B.-R. Killmann e M. Šimerdová, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione del 29 marzo 2010 e del 16 settembre 2010, relative alla sospensione dell'immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti il principio attivo Clopidogrel prodotto in un determinato stabilimento, al ritiro dei lotti di detti medicinali dal mercato, alla modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio e al divieto di immissione in commercio di detti medicinali.

    Dispositivo

    1)

    Non occorre più statuire sul ricorso nella parte in cui esso è diretto avverso le decisioni della Commissione C(2010) 2204 e C(2010) 2208, del 29 marzo 2010, e C(2010) 6429 e C(2010) 6436, del 16 settembre 2010.

    2)

    Per il resto, il ricorso è respinto.

    3)

    La Acino AG è condannata alle spese.


    (1)  GU C 30 del 29.1.2011.


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