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Document 62013CN0067

Causa C-67/13 P: Impugnazione proposta l’ 8 febbraio 2013 dal Groupement des cartes bancaires (CB) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 29 novembre 2012 , causa T-491/07, CB/Commissione

GU C 114 del 20.4.2013, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/24


Impugnazione proposta l’8 febbraio 2013 dal Groupement des cartes bancaires (CB) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 29 novembre 2012, causa T-491/07, CB/Commissione

(Causa C-67/13 P)

2013/C 114/38

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupement des cartes bancaires (CB) (rappresentanti: avv. F. Pradelles, J. Ruiz Calzado, abogado)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, BNP Paribas, BPCE, già Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance (CNCEP), Société générale

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012, causa T-491/07, CB/Commissione;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente, a meno che la Corte non si consideri sufficientemente edotta per annullare la decisione C(2007) 5060 def. della Commissione, del 17 ottobre 2007, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] (COMP/D1/38.606 — Groupement des cartes bancaires «CB»);

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento, comprese le spese sostenute dal ricorrente dinanzi alla Corte e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce tre motivi.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto nell’applicazione della nozione di restrizione della concorrenza tramite l’oggetto.

Il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in ordine al contenuto della misure del Groupement des cartes bancaires «CB» (in prosieguo: il «Groupement»). Più precisamente, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente, in particolare, la giurisprudenza relativa alla nozione di pratica restrittiva della concorrenza tramite l’oggetto considerando che le misure summenzionate costituissero una restrizione tramite l’oggetto, mentre invece non racchiudevano in sé alcun grado sufficiente di nocività nei confronti della concorrenza. Inoltre, il Tribunale sarebbe incorso in altri errori di diritto prendendo in considerazione la «genesi» dell’adozione delle misure. Infatti, esso avrebbe dato un’interpretazione erronea alla giurisprudenza relativa alla nozione di decisione di associazione di imprese, quale espressione della volontà del Groupement, e snaturato gli elementi di prova messi a sua disposizione per attribuire un’intenzione anticoncorrenziale al Groupement nell’adozione delle misure messe in discussione.

Il Tribunale avrebbe anche commesso errori di diritto nell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in ordine agli obiettivi delle misure del Groupement. Più precisamente, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la giurisprudenza considerando che la lotta contro il parassitismo, obiettivo legittimo perseguito dalle misure adottate dal Groupement e riconosciuto dal Tribunale, potesse essere preso in considerazione soltanto in base all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE anziché all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Il Tribunale avrebbe peraltro commesso errori di diritto nell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in merito al contesto adeguato delle misure del Groupement. Più precisamente, il Tribunale avrebbe dato un’erronea interpretazione alla giurisprudenza relativa alla presa in considerazione del contesto giuridico, trascurando il suo obbligo di tenere conto dell’esperienza provata. In particolare, avrebbe interpretato erroneamente la sentenza della Corte C-209/07, Beef Industry Development e Barry Brothers, del 20 novembre 2008, volendo ravvicinare tale sentenza al caso di specie mentre le due fattispecie sarebbero fondamentalmente diverse. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso vari errori di diritto nella presa in considerazione del contesto economico e del funzionamento bifacciale del mercato nella presente controversia. Il Tribunale avrebbe infine ignorato la giurisprudenza relativa alla natura e alla portata del suo controllo sulle valutazioni economiche complesse, astenendosi dal procedere al controllo a minima cui era tenuto.

In secondo luogo, il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso errori di diritto nell’applicazione della nozione di restrizione della concorrenza per l’effetto. Il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nel suo esame degli effetti delle misure del Groupement. Invero, astenendosi dal rispondere ai motivi dedotti dal ricorrente in ordine agli effetti asseritamente anticoncorrenziali delle misure, esso avrebbe violato il suo obbligo di motivazione.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe violato i principi della proporzionalità e della certezza del diritto non annullando l’ordine contenuto all’articolo 2, comma 2, della decisione C(2007) 5060 def. della Commissione. La violazione del principio di proporzionalità sarebbe caratterizzata dal mantenimento dell’ordine pronunciato dalla Commissione mentre esso non solo non era necessario per porre fine all’infrazione asseritamente constatata, ma anche sproporzionato rispetto al fine ricercato. Inoltre, il Tribunale avrebbe violato il principio della certezza del diritto non annullando l’ordine summenzionato mentre i termini di quest’ultimo risultano generici ed ambigui, lasciando il Groupement nell’incertezza in ordine alle misure che possono essere adottate per lottare contro il parassitismo e per provvedere alla protezione del sistema «CB».


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