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Document 62012CA0046

    Causa C-46/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ankenævnet for Uddannelsesstøtten — Danimarca) — LN/Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte [Cittadinanza dell’Unione — Libera circolazione dei lavoratori — Principio della parità di trattamento — Articolo 45, paragrafo 2, TFUE — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Articolo 7, paragrafo 2 — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 24, paragrafi 1 e 2 — Deroga al principio della parità di trattamento in relazione agli aiuti di mantenimento agli studi consistenti in borse di studio o prestiti — Cittadino dell’Unione che studia in uno Stato membro ospitante — Attività subordinata anteriore e posteriore all’inizio degli studi — Obiettivo principale dell’interessato al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante — Incidenza sulla sua qualificazione come lavoratore e sul suo diritto a una borsa di studio]

    GU C 114 del 20.4.2013, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.4.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 114/18


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ankenævnet for Uddannelsesstøtten — Danimarca) — LN/Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

    (Causa C-46/12) (1)

    (Cittadinanza dell’Unione - Libera circolazione dei lavoratori - Principio della parità di trattamento - Articolo 45, paragrafo 2, TFUE - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Articolo 7, paragrafo 2 - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 24, paragrafi 1 e 2 - Deroga al principio della parità di trattamento in relazione agli aiuti di mantenimento agli studi consistenti in borse di studio o prestiti - Cittadino dell’Unione che studia in uno Stato membro ospitante - Attività subordinata anteriore e posteriore all’inizio degli studi - Obiettivo principale dell’interessato al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante - Incidenza sulla sua qualificazione come lavoratore e sul suo diritto a una borsa di studio)

    2013/C 114/26

    Lingua processuale: il danese

    Giudice del rinvio

    Ankenævnet for Uddannelsesstøtten

    Parti

    Ricorrente: LN

    Convenuto: Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Ankenævnet for Uddannelsesstøtten — Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Parità di trattamento dei cittadini dell’Unione — Legislazione di uno Stato membro che prevede la possibilità per i cittadini dell’Unione di ricevere un aiuto di mantenimento agli studi quando sono lavoratori dipendenti o autonomi in detto Stato membro — Rigetto di una domanda di borsa di studi presentata da un cittadino dell’Unione che era stato lavoratore dipendente nello Stato membro ospite quando l’obiettivo del suo rientro in detto Stato membro consisteva nel proseguire principalmente gli studi

    Dispositivo

    Gli articoli 7, paragrafo 1, lettera c), e 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che a un cittadino dell’Unione che segua degli studi in uno Stato membro ospitante e vi svolga in parallelo un’attività subordinata reale ed effettiva, tale da conferirgli la qualità di «lavoratore» a norma dell’articolo 45 TFUE, non possono essere negati aiuti di mantenimento agli studi concessi ai cittadini di tale Stato membro. Spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari al fine di valutare se le attività subordinate del ricorrente nel procedimento principale siano sufficienti per conferirgli tale qualità. La circostanza che l’interessato abbia fatto ingresso sul territorio dello Stato membro ospitante con l’intento precipuo di seguirvi i propri studi non è rilevante al fine di determinare se egli abbia la qualità di «lavoratore» ai sensi dell’articolo 45 TFUE e, di conseguenza, se abbia diritto a siffatti aiuti alle stesse condizioni di un cittadino dello Stato membro ospitante a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità.


    (1)  GU C 109 del 14.4.2012.


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