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Document 62011CA0544

Causa C-544/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz — Germania) — Helga Petersen, Peter Petersen/Finanzamt Ludwigshafen (Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione dei lavoratori — Normativa di uno Stato membro che consente l’esenzione dall’imposta sui redditi percepiti per attività prestate in un altro Stato nell’ambito dell’aiuto allo sviluppo — Presupposti — Stabilimento del datore di lavoro nel territorio nazionale — Diniego allorché il datore di lavoro è stabilito in un altro Stato membro)

GU C 114 del 20.4.2013, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/15


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz — Germania) — Helga Petersen, Peter Petersen/Finanzamt Ludwigshafen

(Causa C-544/11) (1)

(Libera prestazione dei servizi - Libera circolazione dei lavoratori - Normativa di uno Stato membro che consente l’esenzione dall’imposta sui redditi percepiti per attività prestate in un altro Stato nell’ambito dell’aiuto allo sviluppo - Presupposti - Stabilimento del datore di lavoro nel territorio nazionale - Diniego allorché il datore di lavoro è stabilito in un altro Stato membro)

2013/C 114/20

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Rheinland-Pfalz

Parti

Ricorrenti: Helga Petersen, Peter Petersen

Convenuto: Finanzamt Ludwigshafen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Rheinland-Pfalz — Interpretazione dell’articolo 56 TFUE — Restrizioni alla libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione — Normativa di uno Stato membro che consente l’esenzione dall’imposta sui redditi percepiti per attività prestate all’estero nell’ambito dell’aiuto allo sviluppo — Limitazione di tale esenzione ai casi in cui il datore di lavoro è stabilito nel territorio nazionale

Dispositivo

L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale di uno Stato membro secondo la quale i redditi percepiti a titolo di attività lavorative dipendenti da un contribuente residente in tale Stato membro ed illimitatamente assoggettato ad imposta sono esentati dall’imposta sui redditi qualora il datore di lavoro sia stabilito in tale Stato membro, ma non lo sono qualora il medesimo sia stabilito in un altro Stato membro.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


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