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Document 62011CA0427

Causa C-427/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Margaret Kenny e a./Minister for Justice, Equality and Law Reform e a. (Articolo 141 CE — Direttiva 75/117/CEE — Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile — Discriminazione indiretta — Giustificazione oggettiva — Condizioni)

GU C 114 del 20.4.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Margaret Kenny e a./Minister for Justice, Equality and Law Reform e a.

(Causa C-427/11) (1)

(Articolo 141 CE - Direttiva 75/117/CEE - Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile - Discriminazione indiretta - Giustificazione oggettiva - Condizioni)

2013/C 114/18

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrenti: Margaret Kenny, Patricia Quinn, Nuala Condon, Eileen Norton, Ursula Ennis, Loretta Barrett, Joan Healy, Kathleen Coyne, Sharon Fitzpatrick, Breda Fitzpatrick, Sandra Hennelly, Marian Troy, Antoinette Fitzpatrick, Helena Gatley

Convenuti: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione dell'articolo 157 TFUE e della direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19) [sostituita dalla direttiva 2006/54/CE] — Nozione di oggettiva giustificazione nell’ambito di una discriminazione indiretta apparente tra lavoratori di sesso maschile e femminile nel pubblico impiego — Criteri

Dispositivo

L’articolo 141 CE e la direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, devono essere interpretati nel senso che:

dei lavoratori esercitano uno stesso lavoro o un lavoro di valore uguale se, tenuto conto di un complesso di fattori, quali la natura dell’attività lavorativa, le condizioni di formazione e le condizioni di lavoro, si può ritenere che essi si trovino in una situazione comparabile, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare;

nell’ambito di una discriminazione salariale indiretta, spetta al datore di lavoro fornire una giustificazione oggettiva concernente la differenza di retribuzione accertata tra i lavoratori che si ritengono discriminati e le persone di riferimento;

la giustificazione fornita dal datore di lavoro della differenza di retribuzione rivelatrice di una discriminazione apparente basata sul sesso deve ricollegarsi alle persone di riferimento che — in ragione del fatto che la loro situazione è caratterizzata da dati statistici attendibili riguardanti un numero sufficiente di persone, che non riflettono fenomeni puramente fortuiti o congiunturali e che, in generale, appaiono significativi — sono state prese in considerazione dal giudice nazionale per accertare detta differenza, e

l’interesse a mantenere buone relazioni sindacali può essere preso in considerazione dal giudice nazionale tra gli elementi che gli consentono di valutare se differenze tra le retribuzioni di due gruppi di lavoratori siano dovute a fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso e se siano conformi al principio di proporzionalità.


(1)  GU C 311 del 22.10.2011.


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