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Document 62013CN0028
Case C-28/13 P: Appeal brought on 18 January 2013 by Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP against the judgment of the General Court (Seventh Chamber) delivered on 29 November 2012 in Case T-590/10: Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP v European Central Bank
Causa C-28/13 P: Impugnazione proposta il 18 gennaio 2013 da Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 29 novembre 2012 , causa T-590/10, Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP/Banca centrale europea
Causa C-28/13 P: Impugnazione proposta il 18 gennaio 2013 da Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 29 novembre 2012 , causa T-590/10, Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP/Banca centrale europea
GU C 101 del 6.4.2013, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/9 |
Impugnazione proposta il 18 gennaio 2013 da Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 29 novembre 2012, causa T-590/10, Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP/Banca centrale europea
(Causa C-28/13 P)
2013/C 101/21
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP (rappresentanti: M. Stephens e R. Lands, solicitors)
Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012, causa T-590/10. Essa dovrebbe agire in tal senso in quanto il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’adottare tale decisione. |
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annullare la decisione della Banca centrale europea («BCE»), comunicata con lettere datate 17 settembre 2010 e 21 ottobre 2010, che nega l’accesso ai documenti richiesti dalle ricorrenti in conformità della decisione della Banca centrale europea del 4 marzo 2004 relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (1). La Corte dovrebbe annullare tale decisione in quanto:
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annullare la sentenza del Tribunale nella misura in cui pone le spese della BCE a carico delle ricorrenti. Essa dovrebbe agire in tal senso in quanto il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’adottare tale decisione. |
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in subordine, rinviare la causa al Tribunale per decidere secondo la pronuncia della Corte sui motivi di diritto sollevati nel presente appello. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso errori di diritto:
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nell’interpretare erroneamente l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004 (BCE/2004/3), che prevede un’eccezione al generale diritto di accesso sancito dall’articolo 2 di tale decisione; |
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nel ritenere che la BCE era legittimata a concludere che la divulgazione dei documenti richiesti dalle ricorrenti avrebbe compromesso la politica economica dell’Unione europea e della Grecia; |
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nell’interpretare erroneamente l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; |
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nell’omettere di considerare le affermazioni delle ricorrenti con riferimento all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione della BCE. |
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le ricorrenti sostengono altresì che il Tribunale ha commesso un errore quanto alle spese. |
(1) GU L 80, pag. 42.