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Document 62011TA0272

    Causa T-272/11: Sentenza del Tribunale del 1 °febbraio 2013 — Coin/UAMI — Dynamiki Zoi (Fitcoin) [ «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Fitcoin — Marchi nazionali, comunitari e internazionali figurativi anteriori coin — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009» ]

    GU C 79 del 16.3.2013, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 79/15


    Sentenza del Tribunale del 1o febbraio 2013 — Coin/UAMI — Dynamiki Zoi (Fitcoin)

    (Causa T-272/11) (1)

    (Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Fitcoin - Marchi nazionali, comunitari e internazionali figurativi anteriori coin - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

    2013/C 79/27

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Coin SpA (Venezia, Italia) (rappresentanti: avv.ti P. Perani e G. Ghisletti)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Dynamiki Zoi AE (Atene, Grecia)

    Oggetto

    Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 21 febbraio 2011 (procedimento R 1836/2010-2), relativa ad un’opposizione tra la Coin SpA e la Dynamiki Zoi AE.

    Dispositivo

    1)

    La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 21 febbraio 2011 (procedimento R 1836/2010-2) è annullata nella parte in cui respinge l’opposizione per quanto concerne l’«abbigliamento, comprese le scarpe e le pantofole», rientranti nella classe 25.

    2)

    Per il resto, il ricorso è respinto.

    3)

    L’UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché un terzo delle spese sostenute dalla Coin SpA.

    4)

    La Coin sopporterà i due terzi delle proprie spese.


    (1)  GU C 226 del 30.7.2011.


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