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Document E2012P0011
Request for an Advisory Opinion from the EFTA Court by Fürstliches Landgericht dated 31 October 2012 in the case of Beatrix Koch, Dipl. Kfm. Lothar Hummel and Stefan Müller v Swiss Life (Liechtenstein) AG (Case E-11/12)
Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dal Fürstliches Landgericht il 31 ottobre 2012 nella causa Beatrix Koch, Dipl. Kfm. Lothar Hummel e Stefan Müller contro Swiss Life (Liechtenstein) AG (Causa E-11/12)
Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dal Fürstliches Landgericht il 31 ottobre 2012 nella causa Beatrix Koch, Dipl. Kfm. Lothar Hummel e Stefan Müller contro Swiss Life (Liechtenstein) AG (Causa E-11/12)
GU C 75 del 14.3.2013, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/16 |
Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dal Fürstliches Landgericht il 31 ottobre 2012 nella causa Beatrix Koch, Dipl. Kfm. Lothar Hummel e Stefan Müller contro Swiss Life (Liechtenstein) AG
(Causa E-11/12)
2013/C 75/09
Con lettera del 31 ottobre 2012, il Fürstliches Landgericht (Corte di giustizia del Principato del Liechtenstein) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, pervenuta alla Cancelleria della Corte l'8 novembre 2012, in relazione alla causa Beatrix Koch, Dipl. Kfm. Lothar Hummel e Stefan Müller contro Swiss Life (Liechtenstein) AG., in merito ai seguenti quesiti:
1. |
Il termine «contratti a capitale variabile», ai sensi dell'allegato III punto A, a.11 e a.12, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, si riferisce esclusivamente ai contratti («fondi comuni di investimento») ai sensi della direttiva 85/611/CEE, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), o tale allegato III punto A, a.11 e a.12, si applica ad esempio anche qualora le prestazioni previste in un contratto di assicurazione sulla vita siano collegate a un indice azionario o ad un altro valore di riferimento? |
2. |
Se la Corte risponde alla domanda n. 1 nel senso che l'allegato III punto A, a.11 e a.12, della direttiva 2002/83/CE non limita i «contratti a capitale variabile» alle società di investimento («fondi comuni di investimento») ai sensi della direttiva 85/611/CEE:
|
3. |
L'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE obbliga l'impresa di assicurazione a fornire le informazioni indicate nell'allegato III A, o è sufficiente che tali informazioni siano comunicate al contraente da una terza parte, ad esempio un intermediario assicurativo ai sensi della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa? |
4. |
La direttiva 2002/83/EC obbliga gli Stati membri a recepire nel proprio ordinamento nazionale il suo articolo 36 in modo da conferire ai contraenti il diritto alla comunicazione delle informazioni di cui all'allegato III da parte dell'impresa di assicurazione, o è sufficiente, per quanto riguarda il recepimento nella normativa nazionale, che la violazione degli obblighi di informazione di cui all'allegato III della suddetta direttiva sia sanzionata solo da un organismo di regolamentazione, per esempio sotto forma di ammenda, ritiro della licenza o altra misura di questo tipo? |