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Document 62012CN0584

    Causa C-584/12 P: Impugnazione proposta il 13 dicembre 2012 dalla El Corte Inglés, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 , T-357/09, Pucci International/UAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)

    GU C 63 del 2.3.2013, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 63/10


    Impugnazione proposta il 13 dicembre 2012 dalla El Corte Inglés, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012, T-357/09, Pucci International/UAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)

    (Causa C-584/12 P)

    2013/C 63/17

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: El Corte Inglés, S.A. (rappresentanti: avv.ti J.L. Rivas Zurdo e E. Seijo Veiguela)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Emilio Pucci International BV

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare in toto la sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, T-357/09

    condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla El Corte Inglés, S.A.

    condannare la Emilio Pucci International BV alle spese sostenute dalla El Corte Inglés, S.A.

    Motivi e principali argomenti

    Come stabilito dalla commissione di ricorso dell’UAMI, l’opponente non ha fornito la prova dell’uso per gli occhiali. Inoltre esattamente tale criterio, la mancata considerazione dell’uso come effettivo, in quanto il marchio semplicemente appare sopra o a fianco di alcune fotografie, è quello di cui lo stesso Tribunale ha tenuto conto al punto 31 della sentenza nella causa T-39/10 (1). Riteniamo pertanto che la sentenza non avrebbe dovuto considerare provato l’uso per occhiali della classe 9 del suddetto marchio 274991.

    Per quanto riguarda il rischio di confusione, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 (2) e la relativa giurisprudenza richiedono che tale rischio debba essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie. La seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha concluso nel senso che essi erano diversi quanto a natura, finalità e metodo di utilizzo, motivando adeguatamente tale argomento (punto 102 della decisione impugnata). Il fatto che i cosmetici o la gioielleria possano essere messi in relazione con l’ampio e talvolta eterogeneo settore della moda non significa che siano correlati o debbano essere ritenuti simili ai prodotti rientranti nelle classi 18, 24 e 25.

    L’estensione degli effetti dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (3) ad altri prodotti delle classi 9 (occhiali) e 14 (gioielleria, bigiotteria e orologi) e alla carta igienica (classe 16) è eccessivamente limitata e si basa su presunzioni non accreditate dalla ricorrente nella causa T-357/09 (4). Soprattutto in tali casi, come riportato dalla stessa sentenza ai punti 70 e 71, non sono ammesse mere ipotesi né l’applicazione di per sé a marchi di grande notorietà, sussistendo la necessità di allegare e provare i rischi futuri, cosa che la ricorrente non ha fatto.


    (1)  Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, El Corte Inglés/UAMI, non ancora pubblicata nella Raccolta.

    (2)  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1).

    (4)  Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, Pucci International/UAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci), non ancora pubblicata nella Raccolta.


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