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Document 62012CA0023

    Causa C-23/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Procedimento promosso da Mohamad Zakaria [Regolamento (CE) n. 562/2006 — Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) — Asserita violazione del diritto al rispetto della dignità umana — Tutela giurisdizionale effettiva — Diritto di adire un giudice]

    GU C 63 del 2.3.2013, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 63/6


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Procedimento promosso da Mohamad Zakaria

    (Causa C-23/12) (1)

    (Regolamento (CE) n. 562/2006 - Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) - Asserita violazione del diritto al rispetto della dignità umana - Tutela giurisdizionale effettiva - Diritto di adire un giudice)

    2013/C 63/09

    Lingua processuale: il lettone

    Giudice del rinvio

    Augstākās tiesas Senāts

    Parti

    Procedimento promosso da Mohamad Zakaria

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1) — Diritto di ricorso dei cittadini di paesi terzi riguardante il diniego di ingresso — Ricorso diretto a far accertare che taluni comportamenti integrano irregolarità procedurali verificatesi nel corso del procedimento di autorizzazione ad attraversare la frontiera esterna — Risarcimento del danno morale causato da tali irregolarità

    Dispositivo

    L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) prevede l’obbligo per gli Stati membri di predisporre un mezzo di ricorso soltanto contro le decisioni di diniego d’ingresso nel loro territorio.


    (1)  GU C 80 del 17.3.2012.


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