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Document 62011CA0224

    Causa C-224/11: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — BGŻ Leasing sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (IVA — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore — Qualificazione — Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte — Esenzione — Operazione di assicurazione)

    GU C 63 del 2.3.2013, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 63/4


    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — BGŻ Leasing sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

    (Causa C-224/11) (1)

    (IVA - Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore - Qualificazione - Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte - Esenzione - Operazione di assicurazione)

    2013/C 63/04

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Naczelny Sąd Administracyjny

    Parti

    Ricorrente: BGŻ Leasing sp. z o.o.

    Convenuta: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 28, e 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Prestazione di leasing accompagnata dalla prestazione di assicurazione dell’oggetto del leasing stipulata dall’impresa di leasing e fatturata da quest’ultima all’utilizzatore del leasing — Qualificazione dell’operazione, ai fini dell’IVA, come una prestazione unica complessa o come due prestazioni indipendenti

    Dispositivo

    1)

    La prestazione di servizi di assicurazione relativa a un bene oggetto di leasing e la prestazione di servizi consistente nel leasing stesso devono essere considerate, in linea di principio, come prestazioni di servizi distinte e indipendenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice del rinvio stabilire se, considerate le circostanze concrete del caso di cui al procedimento principale, le operazioni in questione siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate come una prestazione unica o se, al contrario, esse costituiscano prestazioni indipendenti.

    2)

    Quando il concedente provvede egli stesso a far assicurare il bene oggetto del leasing, fatturando a sua volta all’utilizzatore esattamente il costo dell’assicurazione, una simile operazione costituisce, in casi come quello di cui al procedimento principale, un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.


    (1)  GU C 219 del 23.7.2011.


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