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Document 62012TN0524
Case T-524/12: Action brought on 3 December 2012 — Recaro v OHIM — Certino Mode (RECARO)
Causa T-524/12: Ricorso proposto il 3 dicembre 2012 — Recaro/UAMI — Certino Mode (RECARO)
Causa T-524/12: Ricorso proposto il 3 dicembre 2012 — Recaro/UAMI — Certino Mode (RECARO)
GU C 32 del 2.2.2013, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/23 |
Ricorso proposto il 3 dicembre 2012 — Recaro/UAMI — Certino Mode (RECARO)
(Causa T-524/12)
2013/C 32/37
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Recaro Beteiligungs-GmbH (Kaiserslautern, Germania) (rappresentante: avv. J. Weiser))
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Certino Mode, SL (Elche, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Modificare la decisione impugnata in modo da respingere il ricorso proposto dall’interveniente e dichiarare la totale decadenza del marchio comunitario n. 734343 «RECARO»; |
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In subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, caso R 1761/2011-1; e |
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Condannare l’UAMI e, se del caso, l’interveniente alle spese sostenute nel presente procedimento nonché a quelle dinanzi all’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio denominativo «RECARO», per beni delle classi 10 e 25 — registrazione del marchio comunitario n. 734343
Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente
Decisione della divisione di annullamento: decadenza del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione impugnata
Motivi dedotti:
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violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento del Consiglio n. 207/2009; |
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violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in combinato disposto con la regola n. 50, paragrafo 1, del regolamento della Commissione n. 2868/95; e |
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violazione dell’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. |