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Document 62012TN0524

Causa T-524/12: Ricorso proposto il 3 dicembre 2012 — Recaro/UAMI — Certino Mode (RECARO)

GU C 32 del 2.2.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/23


Ricorso proposto il 3 dicembre 2012 — Recaro/UAMI — Certino Mode (RECARO)

(Causa T-524/12)

2013/C 32/37

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Recaro Beteiligungs-GmbH (Kaiserslautern, Germania) (rappresentante: avv. J. Weiser))

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Certino Mode, SL (Elche, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Modificare la decisione impugnata in modo da respingere il ricorso proposto dall’interveniente e dichiarare la totale decadenza del marchio comunitario n. 734343 «RECARO»;

In subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, caso R 1761/2011-1; e

Condannare l’UAMI e, se del caso, l’interveniente alle spese sostenute nel presente procedimento nonché a quelle dinanzi all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio denominativo «RECARO», per beni delle classi 10 e 25 — registrazione del marchio comunitario n. 734343

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione impugnata

Motivi dedotti:

violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento del Consiglio n. 207/2009;

violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in combinato disposto con la regola n. 50, paragrafo 1, del regolamento della Commissione n. 2868/95; e

violazione dell’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.


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