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Document 52013XG0123(01)

    Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio attuata dalla decisione 2013/46/PESC del Consiglio

    GU C 19 del 23.1.2013, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 19/2


    Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio attuata dalla decisione 2013/46/PESC del Consiglio

    2013/C 19/02

    CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

    Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2010/788/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2013/46/PESC del Consiglio (1).

    Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha indicato le persone da includere nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure previste dai paragrafi 13 e 15 della risoluzione 1596 (2005), riconfermate dal paragrafo 3 della risoluzione 1952 (2010).

    Le persone ed entità interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 8 dell'UNSCR 1533 (2004), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

    United Nations — Focal point for delisting

    Security Council Subsidiary Organs Branch

    Room S-3055 E

    New York, NY 10017

    UNITED STATES OF AMERICA

    Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

    Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone che figurano nel suddetto allegato dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2010/788/PESC attuata dalla decisione 2013/46/PESC. I motivi che hanno determinato l'indicazione delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell'allegato della decisione.

    Si attira l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

    Le persone in questione possono presentare al Consiglio, all'indirizzo riportato di seguito, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati.

    Consiglio dell'Unione europea

    DG C — Unità Coordinamento

    Segretariato generale

    Rue de la Loi/Wetstraat 175

    1048 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


    (1)  GU L 20 del 23.1.2013, pag. 65.


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