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Document 62012CN0429

    Causa C-429/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Oberlandesgerichts Innsbruck (Austria) il 21 settembre 2012 — Siegfried Pohl/ÖBB Infrastruktur AG

    GU C 9 del 12.1.2013, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 9/28


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Oberlandesgerichts Innsbruck (Austria) il 21 settembre 2012 — Siegfried Pohl/ÖBB Infrastruktur AG

    (Causa C-429/12)

    2013/C 9/47

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberlandesgericht Innsbruck.

    Parti

    Ricorrente: Siegfried Pohl.

    Resistente: ÖBB Infrastruktur AG.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il diritto dell’Unione, al suo stato attuale, in particolare

    1)

    il principio generale della parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione;

    2)

    il principio generale che vieta ogni discriminazione fondata sull’età a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali,

    3)

    il divieto di discriminazione della libera circolazione dei lavoratori di cui all’articolo 45 TFUE,

    4)

    la direttiva 2000/78/CE (1),

    osti a una disciplina nazionale, stabilita in parte ex lege e in parte in virtù di contrattazione collettiva e divenuta, su base consensuale, parte integrante del contenuto del singolo contratto, secondo la quale i periodi pregressi di lavoro dei lavoratori nel settore del trasporto su rotaia non vengono mai computati se maturati prima del compimento del diciottesimo anno e vengono computati solo per metà se maturati dopo il raggiungimento di tale età ma non presso un’impresa nazionale «parastatale» o presso lo stesso datore di lavoro nazionale, senza tener conto delle capacità e delle conoscenze acquisite in concreto dal lavoratore.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, ai fini del calcolo delle retribuzioni arretrate compiuto mediante computo, conformemente al diritto dell’Unione, dei periodi pregressi di lavoro precedentemente ignorati (in toto sino al compimento del diciottesimo anno e per metà a partire dal raggiungimento di detta età e sino all’assunzione del ricorrente presso la resistente), rilevi il fatto che i periodi pregressi di lavoro computati sono stati maturati nel periodo ricompreso tra il 1o dicembre 1965 e il 24 novembre 1974 e, quindi, anteriormente all’adesione dell’Austria all’UE/CEE e alla prima sentenza sul principio della parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione.

    3)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il diritto dell’Unione, al suo stato attuale, in particolare il principio di effettività, osti a disposizioni di diritto nazionale in virtù delle quali risulti integralmente prescritto il diritto del lavoratore, successivamente pensionato, a richiedere nei confronti del proprio datore di lavoro il versamento di arretrati a titolo di retribuzione e di trattamento pensionistico risultanti dal computo, effettuato in senso conforme al diritto dell’Unione ai sensi della prima questione, dei periodi pregressi di lavoro maturati all’estero e prima del compimento del diciottesimo anno di età, considerato che tale diritto non gli era riconosciuto in base alla normativa nazionale e che di fatto poteva essere oggettivamente azionato soltanto a seguito della pronuncia, il 30 novembre 2000, della sentenza C195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund — Gewerkschaft öffentlicher Dienst e, il 18 giugno 2009, della sentenza C88/08, Hütter.

    4)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione: se dal diritto dell’Unione, al suo stato attuale, in particolare dall’efficacia orizzontale del principio della parità di trattamento e/o del divieto di discriminazione della libera circolazione dei lavoratori, derivi l’obbligo, per un datore di lavoro del settore del trasporto su rotaia, con circa 40 000 dipendenti e un’organizzazione strutturata in modo gerarchico e capillare, di comunicare ai propri lavoratori e alle rappresentanze dei lavoratori le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, pubblicate anche a mezzo stampa, da cui risulti il contrasto con il diritto dell’Unione delle modalità di calcolo sino a quel momento adottate dal datore di lavoro stesso nel computo dei periodi pregressi di lavoro e che possano comportare, inter alia, il pagamento di arretrati sulle retribuzioni.


    (1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


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