Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0229

    Cause riunite C-229/11 e C-230/11: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’ 8 novembre 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Passau — Germania) — Alexander Heimann (C-229/11), Konstantin Toltschin (C-230/11)/Kaiser GmbH [Politica sociale — Direttiva 2003/88/CE — Riduzione dell’orario di lavoro ( «Kurzarbeit» ) — Riduzione del diritto alle ferie annuali retribuite in base alla riduzione dell’orario di lavoro — Indennità finanziaria]

    GU C 9 del 12.1.2013, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 9/14


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 novembre 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Passau — Germania) — Alexander Heimann (C-229/11), Konstantin Toltschin (C-230/11)/Kaiser GmbH

    (Cause riunite C-229/11 e C-230/11) (1)

    (Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Riduzione dell’orario di lavoro («Kurzarbeit») - Riduzione del diritto alle ferie annuali retribuite in base alla riduzione dell’orario di lavoro - Indennità finanziaria)

    2013/C 9/21

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Arbeitsgericht Passau

    Parti

    Ricorrenti: Alexander Heimann (C-229/11), Konstantin Toltschin (C-230/11)

    Convenuta: Kaiser GmbH

    Oggetto

    Domande di pronuncia pregiudiziale — Arbeitsgericht Passau — Interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali (GU C 83, pag. 389) e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Riduzione del normale orario di lavoro praticato nell’impresa a titolo di disoccupazione parziale («Kurzarbeit») — Normativa nazionale che prevede una riduzione del diritto alle ferie annuali retribuite in base alla riduzione dei giorni di lavoro del disoccupato a tempo parziale

    Dispositivo

    L’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a legislazioni o prassi nazionali, come un piano sociale concordato tra un’impresa e il suo comitato aziendale, in base alle quali il diritto alle ferie annuali retribuite di un lavoratore a tempo ridotto è calcolato secondo il principio del pro rata temporis.


    (1)  GU C 269 del 10.9.2011.


    Top