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Document 62011CA0174
Case C-174/11: Judgment of the Court (Second Chamber) of 15 November 2012 (reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof — Germany) — Finanzamt Steglitz v Ines Zimmermann (Sixth VAT Directive — Exemptions — Article 13A(1)(g) and (2) — Services closely linked to welfare and social security work supplied by bodies governed by public law or organisations recognised as charitable — Recognition — Conditions not applicable to organisations other than bodies governed by public law — Discretion of the Member States — Limits — Principle of fiscal neutrality)
Causa C-174/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Steglitz/Ines Zimmermann (Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2 — Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Riconoscimento — Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti — Principio della neutralità fiscale)
Causa C-174/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Steglitz/Ines Zimmermann (Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2 — Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Riconoscimento — Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti — Principio della neutralità fiscale)
GU C 9 del 12.1.2013, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/13 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Steglitz/Ines Zimmermann
(Causa C-174/11) (1)
(Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2 - Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale - Riconoscimento - Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico - Potere discrezionale degli Stati membri - Limiti - Principio della neutralità fiscale)
2013/C 9/18
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Steglitz
Convenuta: Ines Zimmermann
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione delle prestazioni socioassistenziali fornite da enti di diritto pubblico o da altri enti riconosciuti a carattere sociale — Normativa nazionale che subordina l’esenzione delle prestazioni di assistenza a domicilio a determinate condizioni, le quali non sono però applicabili quando le prestazioni di cui trattasi sono fornite da determinate associazioni riconosciute dallo Stato o dai membri di queste
Dispositivo
L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, interpretato alla luce del principio di neutralità fiscale, osta a che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di cure a domicilio somministrate da prestatori commerciali sia assoggettata ad una condizione come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale nel corso dell’anno civile precedente in almeno due terzi dei casi le spese relative a tali cure devono essere state sostenute, in tutto o in gran parte, dagli enti di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, qualora tale condizione non sia tale da garantire la parità di trattamento nell’ambito del riconoscimento, ai fini di tale disposizione, del carattere sociale di organismi diversi da quelli di diritto pubblico.