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Document 52012XC1221(04)
Notice for the attention of the persons and entities added to the list referred to in Article 2 of Council Regulation (EC) No 1183/2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo, by virtue of Commission Implementing Regulation (EU) No 1251/2012
Avviso destinato alle persone e alle entità aggiunte all'elenco di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2012 della Commissione
Avviso destinato alle persone e alle entità aggiunte all'elenco di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2012 della Commissione
GU C 396 del 21.12.2012, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 396/28 |
Avviso destinato alle persone e alle entità aggiunte all'elenco di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2012 della Commissione
2012/C 396/11
1. |
La posizione comune 2008/369/PESC (1) invita l'Unione a congelare i fondi e le risorse economiche delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle UNSCR 1533(2004), 1596(2005), 1807(2008) e 1857(2008) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi dell'UNSCR 1533(2004). L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:
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2. |
Il 12 e il 30 novembre 2012 il Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere rispettivamente una e due persone fisiche all'elenco corrispondente. Le persone fisiche interessate possono presentare in qualsiasi momento a detto Comitato, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirle nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml |
3. |
Sulla base delle decisioni delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1251/2012 (2), che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (3). Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 1183/2005 si applicano pertanto alle persone fisiche interessate:
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4. |
Le persone fisiche aggiunte all’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio mediante il regolamento (UE) n. 1251/2012, e sulla base delle decisioni delle Nazioni Unite del 12 e del 30 novembre 2012, possono comunicare alla Commissione le proprie osservazioni sul loro inserimento nell’elenco. La comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo:
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5. |
Si segnala inoltre alle persone fisiche interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 1251/2012 dinanzi al Tribunale dell'UE, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
6. |
I dati personali delle persone fisiche che figurano negli elenchi del regolamento (UE) n. 1251/2012 saranno gestiti in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4). Le eventuali richieste, ad esempio, di ulteriori informazioni o finalizzate all'esercizio dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (accesso ai dati personali, rettifica di tali dati, ecc.) devono essere inviate alla Commissione, all'indirizzo indicato al paragrafo 4. |
7. |
Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone fisiche elencate nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per coprire le spese di base o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 3 del medesimo regolamento. |
(1) GU L 127 del 15.5.2008, pag. 84.
(2) GU L 352 del 21.12.2012, p. 42.
(3) GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.