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Document 52012XC1221(04)

    Avviso destinato alle persone e alle entità aggiunte all'elenco di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2012 della Commissione

    GU C 396 del 21.12.2012, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 396/28


    Avviso destinato alle persone e alle entità aggiunte all'elenco di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2012 della Commissione

    2012/C 396/11

    1.

    La posizione comune 2008/369/PESC (1) invita l'Unione a congelare i fondi e le risorse economiche delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle UNSCR 1533(2004), 1596(2005), 1807(2008) e 1857(2008) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi dell'UNSCR 1533(2004).

    L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

    persone o entità che violano l'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all'articolo 1;

    capi politici e militari di gruppi armati stranieri attivi nella RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi,

    capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall'estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;

    capi politici e militari attivi nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile,

    persone attive nell'RDC che commettono gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati;

    persone che ostacolano l’accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella regione orientale della RDC,

    persone o entità che sostengono i gruppi armati illegali nella regione orientale della RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali.

    2.

    Il 12 e il 30 novembre 2012 il Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere rispettivamente una e due persone fisiche all'elenco corrispondente. Le persone fisiche interessate possono presentare in qualsiasi momento a detto Comitato, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirle nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

    United Nations — Focal point for delisting

    Security Council Subsidiary Organs Branch

    Room S-3055 E

    New York, NY 10017

    UNITED STATES OF AMERICA

    Per ulteriori informazioni: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml

    3.

    Sulla base delle decisioni delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1251/2012 (2), che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (3).

    Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 1183/2005 si applicano pertanto alle persone fisiche interessate:

    a)

    congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche ad esse appartenenti, o in loro possesso, e divieto di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a loro disposizione o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2) e

    b)

    divieto di partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui alla lettera a).

    4.

    Le persone fisiche aggiunte all’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio mediante il regolamento (UE) n. 1251/2012, e sulla base delle decisioni delle Nazioni Unite del 12 e del 30 novembre 2012, possono comunicare alla Commissione le proprie osservazioni sul loro inserimento nell’elenco. La comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    «Misure restrittive»

    Rue de la Loi/Wetstraat 200

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    5.

    Si segnala inoltre alle persone fisiche interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 1251/2012 dinanzi al Tribunale dell'UE, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    6.

    I dati personali delle persone fisiche che figurano negli elenchi del regolamento (UE) n. 1251/2012 saranno gestiti in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4). Le eventuali richieste, ad esempio, di ulteriori informazioni o finalizzate all'esercizio dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (accesso ai dati personali, rettifica di tali dati, ecc.) devono essere inviate alla Commissione, all'indirizzo indicato al paragrafo 4.

    7.

    Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone fisiche elencate nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per coprire le spese di base o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 3 del medesimo regolamento.


    (1)  GU L 127 del 15.5.2008, pag. 84.

    (2)  GU L 352 del 21.12.2012, p. 42.

    (3)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

    (4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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