This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012XC1212(05)
Notice for the attention of Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), which was added to the list referred to in Articles 2, 3 and 7 of Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the Al-Qaida network, by virtue of Commission Regulation (EU) No 1187/2012
Avviso destinato al Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), che è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) n. 1187/2012 della Commissione
Avviso destinato al Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), che è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) n. 1187/2012 della Commissione
GU C 382 del 12.12.2012, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 382/14 |
Avviso destinato al Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), che è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) n. 1187/2012 della Commissione
2012/C 382/12
1. |
La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l'Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri dell'organizzazione Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999). L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:
Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o a» Al-Qaeda consistono, tra l'altro, nel:
|
2. |
Il 5 dicembre 2012 il Comitato delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere il Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) all'elenco corrispondente. Il Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirle nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml |
3. |
Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1187/2012 (2), recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge il Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) all'elenco dell'allegato I del regolamento («allegato I»). Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:
|
4. |
L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 (5) prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con il regolamento (UE) n. 1187/2012 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
|
5. |
Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 1187/2012 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
6. |
Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i capitali e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento. |
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.
(2) GU L 338 del 12.12 2012, pag. 23.
(3) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(4) L'articolo 2 bis è stato inserito con regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1).
(5) L'articolo 7 bis è stato inserito con regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).