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Document 62012CN0335
Case C-335/12: Action brought on 13 July 2012 — European Commission v Portuguese Republic
Causa C-335/12: Ricorso proposto il 13 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese
Causa C-335/12: Ricorso proposto il 13 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese
GU C 303 del 6.10.2012, p. 14–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 303/14 |
Ricorso proposto il 13 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-335/12)
2012/C 303/27
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: A. Caeiros, agente)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che, avendo le autorità portoghesi rifiutato di mettere a disposizione un importo pari a EUR 785 078,50 per prelievi sulle eccedenze di zucchero non esportate, in seguito all’adesione del Portogallo alla Comunità europea, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 CE, dell’articolo 254 dell’Atto di adesione (1), dell’articolo 7 della decisione 85/257/CEE, Euratom (2), degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 579/86 (3), dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1697/79 (4) e degli articoli 2, 11 e 17 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 (5); |
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condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
In base alle informazioni fornite dalle autorità portoghesi, l’impresa William Hinton & Sons non ha prodotto prove inerenti all’esportazione delle eccedenze di zucchero di cui era in possesso. Il 3 dicembre 1990 le suddette autorità hanno comunicato all’impresa che essa avrebbe dovuto versare un importo aggiuntivo di EUR 785 078,50. Avverso tale decisione l’impresa ha interposto ricorso dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo (Corte suprema amministrativa), che ha sottoposto diverse questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «Corte»). In data 11 ottobre 2001 quest’ultima ha emanato un’ordinanza nella causa William Hinton & Sons (6) in cui dichiarava che tali questioni «[sono state sollevate] nell’ambito di una controversia tra la William Hinton & Sons Lda (…) e la Fazenda Pública in merito al recupero (…) di prelievi [compensatori] sul quantitativo in eccedenza detenuto dalla William Hinton». L’8 maggio 2002 il Supremo Tribunal Administrativo ha annullato la liquidazione dell’importo aggiuntivo, dal momento che la relativa notifica era stata effettuata in un momento in cui era già intervenuta la prescrizione.
Come sembra emergere dalla successiva giurisprudenza della Corte — sentenze del 7 dicembre 2004, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione (T-240/02, Racc. pag. II-4237), e del 26 ottobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione (C-68/05 P, Racc. pag. I-10367) —, non è possibile continuare a considerare il citato importo di EUR 785 078,50 come un «prelievo», denominazione di cui all’ordinanza emessa dalla Corte nella causa William Hinton & Sons, bensì come «risorse proprie» delle Comunità.
In effetti, malgrado la citata giurisprudenza si riferisca alla riscossione di un importo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2670/81 (7), non essendo stato esportato al di fuori della Comunità un determinato quantitativo di zucchero C, senza dubbio il fatto generatore della riscossione dell’importo è sostanzialmente identico a quello previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 579/86, di cui trattasi nella presente causa, a norma del quale viene riscosso un importo per i quantitativi di zucchero eccedenti le scorte di riporto e non esportati al di fuori della Comunità poiché, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del medesimo regolamento, essi sono ritenuti smaltiti sul mercato interno della Comunità.
A norma dell’articolo 2 della decisione 85/257, costituiscono risorse proprie le entrate provenienti dai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
L’articolo 254 dell’Atto di adesione dimostra che l’importo menzionato si inserisce nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Tale norma stabilisce che le scorte di prodotti che dovevano essere eliminate dalla Repubblica portoghese a spese proprie sono quelle che superano in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto. Detta norma statuisce altresì che «la nozione di scorta normale di riporto è definita per ciascun prodotto in funzione dei criteri e obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune di mercato», vale a dire che, nel caso dello zucchero, la «nozione di scorta normale di riporto» dovrebbe essere definita in funzione dei criteri e degli obiettivi specifici dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. La normativa comunitaria relativa all’eliminazione delle scorte di zucchero si inserisce dunque nell’ambito della summenzionata organizzazione comune dei mercati.
Sulla base dell’articolo 258, paragrafo 3, dell’Atto di adesione, il regolamento (CEE) n. 3771/85 (8) ha stabilito «le norme generali relative all’applicazione dell’articolo 254 dell’[Atto] di adesione», ha definito la nozione di «prodotti in libera pratica sul territorio portoghese», ha indicato che «le modalità [della sua] applicazione» sono adottate «secondo la procedura (…) di cui agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli», oltre a specificare che «le modalità d’applicazione (…) riguardano in particolare (…) il processo di smaltimento dei prodotti eccedenti» e che esse «possono stabilire (…) la riscossione di una tassa nel caso in cui un interessato non rispetti le modalità di smaltimento dei prodotti eccedenti».
Il regolamento n. 579/86, che ha stabilito le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Portogallo al 1o marzo 1986, è stato adottato dalla Commissione sulla base del regolamento n. 3771/85 e del regolamento n. 1785/81, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Il fatto che il regolamento che istituisce l’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero costituisca uno dei fondamenti giuridici del regolamento n. 579/86 dimostra che le norme previste da quest’ultimo e, pertanto, l’importo summenzionato, si inseriscono nell’ambito di detta organizzazione comune dei mercati.
Il citato importo pari a EUR 785 078,50 può essere definito come «risorsa propria» delle Comunità ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettera a), della decisione 85/257, poiché rappresenta un’entrata proveniente da «altri diritti previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero», derivante dal regime speciale stabilito per la Repubblica portoghese al momento dell’adesione di tale Stato membro, vale a dire un importo che le autorità portoghesi avrebbero dovuto versare ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 579/86.
Ai sensi del suo articolo 1, il regolamento n. 3771/85 stabilisce «le norme generali relative all’applicazione dell’articolo 254 dell’[Atto] di adesione» e all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, dispone che sono considerati «in libera pratica sul territorio portoghese: (…) i prodotti (…) importati in Portogallo, per i quali sono state espletate le formalità d’importazione e sono stati riscossi nella Repubblica portoghese i relativi dazi doganali e tasse d’effetto equivalente, senza esonero né parziale, né totale». L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 3771/85 contempla tutti i prodotti «importati in Portogallo», includendovi dunque anche quelli provenienti da altri Stati membri.
Di conseguenza, lo zucchero proveniente dalla Danimarca poteva e doveva essere incluso nel calcolo delle scorte di zucchero in libera pratica presenti sul territorio portoghese al 1o marzo 1986. Secondo le autorità portoghesi, anche se nelle circostanze della presente causa la Danimarca fosse considerata un paese terzo, il quantitativo di zucchero (796 821 kg) importato a norma della «dichiarazione di importazione n. 246» non dovrebbe essere incluso nel calcolo di quelle scorte, dal momento che, ad avviso delle suddette autorità, lo zucchero di cui trattasi non si trovava in libera pratica al 1o marzo 1986.
La Commissione non condivide questo punto di vista poiché nella sentenza del 26 marzo 1996, il Tribunal Tributário de Segunda Instância (giudice tributario di secondo grado) ha constatato che lo sdoganamento dello zucchero in questione era avvenuto il 27 febbraio 1986 e che alla stessa data ne era stata autorizzata l’immissione in libera pratica e al consumo.
Né la decisione 85/257, né le decisioni successive da cui è stata sostituita, né tantomeno il regolamento n. 1552/89, che stabilisce le condizioni alle quali le «risorse proprie» sono messe a disposizione della Commissione, subordinano la messa a disposizione di tali risorse al loro inserimento nel bilancio comunitario. Gli articoli 371 e 372 dell’Atto di adesione mirano ad adeguare l’applicazione della decisione 85/257 alla situazione specifica derivante dall’adesione del Portogallo e non impediscono di considerare come risorse proprie le entrate provenienti dall’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 579/86, ossia, nella presente causa, l’importo di EUR 785 078,50.
La qualifica di un importo come risorsa propria delle Comunità deriva dalla normativa comunitaria e, in particolare, dalla decisione 85/257, senza alcun rilievo della qualifica attribuitagli dagli Stati membri.
Secondo la giurisprudenza, non occorre dimostrare che la perdita di risorse proprie sia stata causata per errore di un’autorità nazionale o dell’altra. È sufficiente che, a seguito di una decisione definitiva del Supremo Tribunal Administrativo, sia stato considerato che il debitore non era obbligato al pagamento dei dazi e che tale circostanza sia direttamente collegata all’azione tardiva delle autorità portoghesi nel 1990. La Corte ha confermato siffatta posizione della Commissione nella sentenza del 15 novembre 2005, Commissione/Danimarca (C-392/02, Racc. pag. I-9811).
La sentenza del Supremo Tribunal Administrativo dell’8 maggio 2002 conferma che la posizione della Commissione è giuridicamente corretta, ossia che l’importo del debito non è stato comunicato al debitore in tempo utile (entro il termine di tre anni), che la riscossione è risultata quindi impossibile e che, di conseguenza, non è stato possibile mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie corrispondenti.
(1) Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23).
(2) Decisione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 128, pag. 15).
(3) Regolamento della Commissione del 28 febbraio 1986 che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1o marzo 1986 (GU L 57, pag. 21).
(4) Regolamento del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1).
(5) Regolamento del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1).
(6) C-30/00, Racc. pag. I-7511.
(7) Regolamento della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262, pag. 14).
(8) Regolamento del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti in Portogallo (GU L 362, pag. 21).