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Document 62012CN0324

    Causa C-324/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien (Austria) il 9 luglio 2012 — Novontech-Zala Kft/LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH

    GU C 303 del 6.10.2012, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 303/13


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien (Austria) il 9 luglio 2012 — Novontech-Zala Kft/LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH

    (Causa C-324/12)

    2012/C 303/24

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Handelsgericht Wien

    Parti

    Convenuta e appellante: Novontech-Zala Kft

    Attrice e appellata: LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’inosservanza del termine per presentare opposizione contro un’ingiunzione di pagamento europea da parte dell’avvocato designato rientri tra le ragioni imputabili al convenuto ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (in prosieguo: il «regolamento») (1).

    2)

    Qualora il comportamento colposo dell’avvocato non integri ragioni imputabili al convenuto, se l'erronea trascrizione colposa, da parte dell’avvocato designato, della data di scadenza del termine per presentare opposizione contro l’ingiunzione di pagamento europea debba essere interpretata quale circostanza eccezionale a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, di detto regolamento.


    (1)  GU L 399, pag. 1.


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