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Document 62012CB0156

    Causa C-156/12: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — GREP GmbH/Freitstaat Bayern (Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 47 e 51, paragrafo 1 — Attuazione del diritto dell’Unione — Ricorso avverso una dichiarazione di esecutività di una decisione pronunciata in un altro Stato membro con cui si dispongono sequestri — Tutela giurisdizionale effettiva — Diritto di ricorso ad un giudice — Gratuito patrocinio — Normativa nazionale che nega il gratuito patrocinio alle persone giuridiche)

    GU C 303 del 6.10.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 303/9


    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — GREP GmbH/Freitstaat Bayern

    (Causa C-156/12) (1)

    (Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 47 e 51, paragrafo 1 - Attuazione del diritto dell’Unione - Ricorso avverso una dichiarazione di esecutività di una decisione pronunciata in un altro Stato membro con cui si dispongono sequestri - Tutela giurisdizionale effettiva - Diritto di ricorso ad un giudice - Gratuito patrocinio - Normativa nazionale che nega il gratuito patrocinio alle persone giuridiche)

    2012/C 303/19

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landesgericht Salzburg

    Parti

    Ricorrente: GREP GmbH

    Convenuto: Freitstaat Bayern

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Salzburg — Interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 1, prima frase, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché, in subordine, dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) e dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali — Ambito d’applicazione della Carta dei diritti fondamentali — Procedura di esecuzione di una decisione pronunciata in un altro Stato membro — Diritto al gratuito patrocinio — Ammissibilità di una normativa nazionale che nega la concessione di tale diritto alle persone giuridiche

    Dispositivo

    Il ricorso, esercitato ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, al fine di contestare una dichiarazione di esecutività di un’ordinanza di sequestro in conformità degli articoli 38-42 di detto regolamento e che dispone sequestri conservativi, configura un’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    Il principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, può comprendere l’esonero dal pagamento delle spese giudiziali e/o degli onorari dovuti per ottenere l’assistenza legale nel contesto di un simile ricorso.

    Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare se le condizioni di concessione del gratuito patrocinio costituiscano una limitazione del diritto di accesso alla giustizia che lede la sostanza stessa di tale diritto, se tendano a uno scopo legittimo e se sussista un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

    Nell’ambito di tale valutazione, il giudice nazionale può tener conto dell’oggetto della controversia, delle ragionevoli possibilità di successo del richiedente, dell’importanza degli interessi in gioco per quest’ultimo, della complessità del diritto e del procedimento applicabili nonché della capacità del richiedente di far valere effettivamente le proprie ragioni. Per valutare la proporzionalità il giudice nazionale può tener presente altresì l’entità delle spese giudiziali che devono essere anticipate e la natura dell’ostacolo all’accesso alla giustizia che esse potrebbero costituire, se sormontabile o insormontabile.

    Quanto, più specificamente, alle persone giuridiche, il giudice nazionale può tener conto della loro situazione. Egli può prendere in considerazione, in particolare, la forma e lo scopo — di lucro o meno — della persona giuridica in questione, la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la possibilità, per questi ultimi, di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio.


    (1)  GU C 194 del 30.06.2012.


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