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Document 62012TN0324

    Causa T-324/12: Ricorso proposto il 19 luglio 2012 — Knauf Insulation Technology/UAMI — Saint Gobain Cristaleria (ECOSE TECHNOLOGY)

    GU C 295 del 29.9.2012, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 295/26


    Ricorso proposto il 19 luglio 2012 — Knauf Insulation Technology/UAMI — Saint Gobain Cristaleria (ECOSE TECHNOLOGY)

    (Causa T-324/12)

    2012/C 295/47

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Knauf Insulation Technology (Visé, Belgio) (rappresentante: avv. K. Manhaeve)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Saint Gobain Cirstaleria, SL (Madrid, Spagna)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 4 maggio 2012, nei procedimenti riuniti R 1193/2011-5 e R 1426/2011-5, nella parte in cui ha accolto l’opposizione dell’opponente avverso la domanda di marchio comunitario per alcuni dei prodotti e servizi richiesti;

    condannare il convenuto, se del caso in solido con l’opponente, alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «ECOSE TECHNOLOGY», per prodotti e servizi delle classi 1, 2, 3, 16, 17, 19, 20 e 40 — domanda di marchio comunitario n. W 998610.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione spagnola n. 2556409 del marchio denominativo «ECOSEC FACHADAS», per prodotti delle classi 17 e 19.

    Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione per alcuni dei prodotti controversi.

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione controversa, rigetto del ricorso e conferma della decisione controversa quanto al resto.

    Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


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