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Document 62011CA0376

    Causa C-376/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles — Belgio) — Pie Optiek/Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains [Internet — Dominio di primo livello.eu — Regolamento (CE) n. 874/2004 — Nomi di dominio — Registrazione per fasi — Articolo 12, paragrafo 2 — Nozione di «licenziatari di diritti preesistenti» — Persona autorizzata dal titolare di un marchio a registrare, a proprio nome ma per conto di tale titolare, un nome di dominio identico o simile al detto marchio — Assenza di autorizzazione di altri usi del segno in quanto marchio]

    GU C 295 del 29.9.2012, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 295/15


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles — Belgio) — Pie Optiek/Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains

    (Causa C-376/11) (1)

    (Internet - Dominio di primo livello.eu - Regolamento (CE) n. 874/2004 - Nomi di dominio - Registrazione per fasi - Articolo 12, paragrafo 2 - Nozione di «licenziatari di diritti preesistenti» - Persona autorizzata dal titolare di un marchio a registrare, a proprio nome ma per conto di tale titolare, un nome di dominio identico o simile al detto marchio - Assenza di autorizzazione di altri usi del segno in quanto marchio)

    2012/C 295/24

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour d’appel de Bruxelles

    Parti

    Ricorrente: Pie Optiek

    Convenute: Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d’appel de Bruxelles — Interpretazione degli articoli 12, paragrafo 2, e 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi relativi alla registrazione (GU L 162, pag. 40) — Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu (GU L 113, pag. 1) — Registrazioni speculative ed abusive — Nozione di «licenziatari di diritti preesistenti» — Persona autorizzata dal titolare di un marchio a registrare, a suo nome ma per conto del concedente la licenza, un nome di dominio identico o simile al detto marchio, in assenza di usi diversi del segno in quanto marchio — Nome registrato in assenza di «un diritto o un interesse legittimo»

    Dispositivo

    L’articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi relativi alla registrazione, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il diritto preesistente interessato sia un diritto di marchio, i termini «licenziatari di diritti preesistenti» non si riferiscono ad una persona che è stata unicamente autorizzata dal titolare del marchio considerato a registrare, a proprio nome ma per conto di detto titolare, un nome di dominio identico o simile al predetto marchio, senza che tale persona sia tuttavia autorizzata a usare commercialmente il medesimo in conformità alle sue funzioni proprie.


    (1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


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