Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0160

    Causa C-160/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Bawaria Motors Sp. z o.o./Minister Finansów (Direttiva 2006/112/CE — IVA — Articolo 136 — Esenzioni — Articoli 313-315 — Regime speciale di imposizione del margine di utile — Cessione di veicoli d’occasione da parte di un soggetto passivo rivenditore — Veicoli previamente ceduti al soggetto passivo rivenditore in esenzione da IVA da un altro soggetto passivo che ha fruito di una detrazione parziale dell’imposta pagata a monte)

    GU C 295 del 29.9.2012, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 295/11


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Bawaria Motors Sp. z o.o./Minister Finansów

    (Causa C-160/11) (1)

    (Direttiva 2006/112/CE - IVA - Articolo 136 - Esenzioni - Articoli 313-315 - Regime speciale di imposizione del margine di utile - Cessione di veicoli d’occasione da parte di un soggetto passivo rivenditore - Veicoli previamente ceduti al soggetto passivo rivenditore in esenzione da IVA da un altro soggetto passivo che ha fruito di una detrazione parziale dell’imposta pagata a monte)

    2012/C 295/18

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Naczelny Sąd Administracyjny

    Parti

    Ricorrente: Bawaria Motors Sp. z o.o.

    Convenuto: Minister Finansów

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione degli articoli 136, 313, paragrafo 1, 314 nonché 315 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Regime speciale dei soggetti passivi rivenditori — Vendita di veicoli d'occasione ad un consumatore finale — Applicazione del regime del margine di utile in un caso in cui il rivenditore ha acquistato il veicolo in esenzione dall'imposta presso una persona che ha fruito essa stessa di una detrazione parziale dell'imposta pagata a monte

    Dispositivo

    Gli articoli 313, paragrafo 1, e 314 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sul sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con gli articoli 136 e 315 della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che un soggetto passivo rivenditore non può avvalersi dell’applicazione del regime d’imposizione sul margine di utile, qualora ceda autoveicoli considerati beni d’occasione ai sensi dell’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, di tale direttiva, che egli ha acquistato in precedenza in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto da un altro soggetto passivo che ha beneficiato di un diritto alla detrazione parziale di detta imposta pagata a monte sul prezzo di acquisto degli stessi veicoli.


    (1)  GU C 204 del 9.7.2011.


    Top