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Document 62011CA0044

    Causa C-44/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst/Deutsche Bank AG [Direttiva 2006/112/CE — Articolo 56, paragrafo 1, lettera e) — Articolo 135, paragrafo 1, lettere f) e g) — Esenzione delle operazioni di gestione patrimoniale tramite valori mobiliari (gestione di portafoglio)]

    GU C 295 del 29.9.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 295/7


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst/Deutsche Bank AG

    (Causa C-44/11) (1)

    (Direttiva 2006/112/CE - Articolo 56, paragrafo 1, lettera e) - Articolo 135, paragrafo 1, lettere f) e g) - Esenzione delle operazioni di gestione patrimoniale tramite valori mobiliari (gestione di portafoglio))

    2012/C 295/11

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesfinanzhof

    Parti

    Ricorrente: Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst

    Convenuta: Deutsche Bank AG

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzione delle operazioni di gestione del patrimonio mediante valori mobiliari effettuate per clienti privati

    Dispositivo

    1)

    Una prestazione di gestione patrimoniale tramite titoli come quella di cui alla controversia principale, vale a dire un’attività remunerata in occasione della quale un soggetto passivo adotta decisioni autonome in merito alla compravendita di titoli e attua tali decisioni mediante la compravendita di titoli, si compone di due elementi che sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica.

    2)

    L’articolo 135, paragrafo 1, lettera f) o g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che la gestione patrimoniale tramite titoli, come quella di cui alla controversia principale, non è esente da imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione.

    3)

    L’articolo 56, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che esso si applica non solo alle prestazioni elencate all’articolo 135, paragrafo 1, lettere a)-g), della suddetta direttiva, ma anche alle prestazioni di gestione patrimoniale tramite titoli.


    (1)  GU C 145 del 14.5.2011.


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