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Document 62012TN0270

Causa T-270/12: Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Panalpina Welttransport e a./Commissione europea

GU C 243 del 11.8.2012, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/30


Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Panalpina Welttransport e a./Commissione europea

(Causa T-270/12)

2012/C 243/53

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Panalpina Welttransport (Holding) AG (Basilea, Svizzera), Panalpina Management AG (Basilea, Svizzera) e Panalpina China Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: S. Mobley, A. Stratakis, T. Grimmer and B. Smith, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 28 marzo 2012, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.462 — Freight Forwarders) nella sua interezza per quanto attiene alle parti ricorrenti;

in subordine:

qualora la Corte accolga il primo e/o il secondo motivo avanzati dalle ricorrenti, modificare l’articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione nei limiti in cui si riferiscono alle ricorrenti, in modo tale da annullare o, in subordine, ridurre l’ammenda con essi irrogata alle ricorrenti;

qualora la Corte accolga il terzo motivo, annullare o modificare l’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), della decisione, in modo tale che esso rispecchi il periodo ridotto di durata della violazione, e modificare di conseguenza l’articolo 2, paragrafo 2, della decisione nella parte relativa alle ricorrenti, in modo tale da annullare o ridurre l’ammenda con esso irrogata alle ricorrenti; e

qualora la Corte accolga il quarto motivo avanzato dalle ricorrenti, modificare l’articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione nella parte relativa alle ricorrenti, in modo tale da annullare o, in subordine, ridurre l’ammenda con essi irrogata alle ricorrenti; e, in ogni caso,

condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti relativamente a questo procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Primo motivo, con il quale si sostiene che la Commissione si è discostata dalla sua prassi, ha commesso un errore di diritto e ha violato il suo obbligo di motivazione, il principio di proporzionalità e il principio della parità di trattamento nel fissare l’importo base dell’ammenda, calcolando il «valore delle vendite» pertinenti alla violazione in base alle vendite complessive a clienti SEE.

2)

Secondo motivo, con il quale si sostiene che la Commissione si è discostata dalla sua prassi, ha commesso un errore di diritto e ha violato l’obbligo di motivazione, il principio di proporzionalità e il principio della parità di trattamento nel fissare l’importo base dell’ammenda senza tener conto delle specificità del caso e della natura dell’industria in questione (compreso l’impatto dell’intesa Air Cargo).

3)

Terzo motivo, con il quale si sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto nel concludere di essere competente riguardo al sistema del manifesto automatizzato (advanced manifest system «AMS») anteriormente al 1o maggio 2004.

4)

Quarto motivo, con il quale si sostiene che la Commissione si è discostata dalla sua prassi utilizzando in maniera errata il suo potere discrezionale relativamente alla procedura di transazione.


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